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La "liberalizzazione" della vendita di tabacchi nelle stazioni di distribuzione carburanti
La sentenza del TAR Umbria

Il TAR Umbria pronunciando la sentenza n. 286/2016 ha stabilito che le rivendite di tabacchi non possono qualificarsi imprese equiparabili a tutti gli effetti alle altre attività economiche suscettibili della più ampia liberalizzazione, considerando che si tratta pur sempre di esercizi che cooperano all’espletamento di un servizio pubblico, che coinvolge interessi sensibili della comunità.

Il fatto 
Un privato, titolare di una stazione di servizio carburanti proponeva istanza all’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) per ottenere l’autorizzazione di rivendita speciale di tabacchi presso il bar annesso alla suddetta stazione.
L’amministrazione rigettava l’istanza motivando che nelle vicinanze era presente già un’altra rivendita, e che l’impianto aveva una modesta rilevanza per il mercato, pertanto, era possibile ottenere solo il patentino.
Contro il provvedimento di rigetto il titolare della stazione di servizio proponeva ricorso al TAR dell’Umbria contestando l’illegittimità dell’atto e la violazione delle norme di settore.

La decisione del TAR 
Il TAR respinge il ricorso, perché infondato.
Per il collegio giudicante è, innanzitutto, fondamentale tracciare i tratti distintivi tra “rivendite speciali” e “patentini” secondo la normativa di settore (legge 1293/1957 e d.P.R. 1074/1958). Le rivendite speciali sono una sottocategoria di quelle ordinarie, sono ubicate presso particolari strutture e hanno esclusivo accesso dalla struttura ospitante, quindi non possono essere dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via, possono esporre l’insegna “tabacchi” all’esterno. I patentini hanno carattere di complementarietà e costituiscono una mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificato dalla necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie, non può essere attivato, il patentino, se presso la rivendita più vicina risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a distanza inferiore a quella prevista dalla legge. Al titolare del patentino, inoltre, non è consentito esporre insegne. In conclusione, i titolari delle rivendite ordinarie o speciali operano in qualità di concessionari mentre i titolari dei patentini mediante autorizzazione alla vendita di generi di monopolio.
L’art. 28 comma 8, d.l. 6.7.2011 n. 98, recante la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, al fine di incrementare la concorrenza, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, dispone che è sempre ammesso in tali impianti l’esercizio della rivendita di tabacchi, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq, ma con ciò non si è inteso sancire che nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti deve essere sempre consentita l’installazione di una “ rivendita speciale”, ma solo che ivi deve sempre essere consentito lo spaccio, la vendita, di tabacchi, eventualmente a mezzo di rilascio di patentino.
L’esigenza presa di mira dalla normativa di riferimento è quella di “contemperare” l’apertura concorrenziale anche con la tutela della salute oltre che con la stabilità della rete di vendita, e l’amministrazione ha esercitato la discrezionalità amministrativa di cui dispone contemperando i vari interessi contrapposti tra cui la stessa stabilità della rete di vendita e la vicinanza con l’altra rivendita ordinaria, elementi seppur certo non sufficienti ad impedire il rilascio del patentino, comunque ritenuti idonei a negare la concessione della rivendita speciale, per la concreta insussistenza delle “particolari esigenze del pubblico servizio” postulate dalla legge.


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