MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


FAQ sulla nuova disciplina degli incarichi di elevata qualificazione (EQ)
Nuovo CCNL Funzioni Locali: domande e risposte a cura del nostro esperto Amedeo Scarsella

di AMEDEO SCARSELLA

Si pubblicano di seguito le risposte alle domande più frequenti in relazione alla nuova disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) contenuta nel CCNL Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto lo scorso 16 novembre.

La nuova disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), poiché attiene all’ordinamento professionale, entrerà in vigore dal 1° aprile 2023?
L’art. 13, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 dispone che “gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”. L’art. 13 del CCNL, al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme relative al nuovo ordinamento professionale, stabilisce che le disposizioni relative al Titolo III del CCNL entrino in vigore “il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”, concedendo agli enti un congruo termine per applicare le nuove regole relative all’ordinamento professionale, che entreranno in vigore dal 1° aprile 2023.

Gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) riguardano le medesime posizioni di lavoro che caratterizzavano gli incarichi di posizione organizzativa?
SI, risulta confermato che le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie (art. 16, comma 2):
a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Gli incarichi di EQ continuano ad essere a termine?
SI. Ciascuna posizione è oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del presente CCNL (art. 16, comma 1).

Negli enti privi di dirigenza vi è una disciplina particolare per quel che riguarda l’attribuzione della responsabilità di una struttura apicale al dipendente?
SI. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL (art. 19, comma 1).

Gli incarichi di EQ possono essere attribuiti esclusivamente al personale inquadrato, in base al nuovo ordinamento professionale, nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione?
NO. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area (art. 16, comma 3). Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione si applica, presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti (art. 16, comma 3); in tal caso l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 3mila ad un massimo di euro 9.500 annui lordi per tredici mensilità (art. 17, comma 3).

È necessaria l’assenza di qualsiasi dipendente inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione per poter eventualmente conferire gli incarichi di EQ ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti?
NO. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. I Comuni possono avvalersi di tale particolare facoltà per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito.

Come vengono conferiti gli incarichi di EQ? Ci sono novità rispetto al sistema precedente?
NO. Il CCNL 2019/2021 conferma che gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli Enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli Enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all’art. 16 del presente CCNL. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale (art. 18, commi 1, 2 e 3).

È confermato che il trattamento economico dei titolari di incarichi di EQ è costituito dall’indennità di posizione e di risultato?
SI. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all’art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario (art. 17). In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori indicati nell’art. 20 del CCNL.

I valori dell’indennità di posizione sono rimasti invariati?
NO. Elemento di novità del nuovo CCNL è costituito dall’innalzamento del limite massimo della retribuzione di posizione ad euro 18mila, rispetto al valore massimo precedentemente stabilito in euro 16mila.

La possibilità di incrementare i valori dell’indennità di posizione decorre dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto?
NO, come precisato dall’ARAN con l’orientamento CFL 178, gli incarichi di posizione organizzativa in essere, rimarranno tali fino al 31 marzo 2023. Dal 1° aprile 2023, in prima applicazione, saranno automaticamente ricondotti agli incarichi di EQ. “Tuttavia, gli stessi incarichi di posizione organizzativa, in quanto conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli artt 13 e ss del CCNL del 21 maggio 2018, proseguiranno fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna riparametrazione degli stessi”.

Occorre verificare il rispetto di qualche limite per poter procedere all’incremento dell’indennità di posizione?
SI. L’incremento potrà essere corrisposto fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, norma che impone che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Si rammenta che con la recente deliberazione n. 119/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia è tornata a ribadire che dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 15 del CCNL Funzioni Locali per la revisione dell’assetto delle posizioni organizzative (21 maggio 2019), non è consentito l’adeguamento del trattamento accessorio dei titolari di tali incarichi in deroga del limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 2, del d.l. 135/2018.

Nel caso in cui tra le misure poste in essere dall’Ente per incrementare i valori delle indennità di EQ, al fine di rispettare il limite del salario accessorio, vi sia anche la riduzione delle risorse destinate Fondo di cui all’art. 79, occorre rispettare qualche forma di relazione sindacale?
SI. L’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79” (art. 7, comma 2, lett. u).


www.lagazzettadeglientilocali.it