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Subentro della Città metropolitana alla Provincia: quale destino per il difensore civico provinciale?
La sentenza del Consiglio di Stato

La vicenda
Il difensore civico della provincia ricorre contro il decreto di nomina nella parte in cui ha stabilito la durata dell’incarico fino al 31.12.2014. Secondo il ricorrente, la durata dell’incarico avrebbe dovuto essere triennale, in ragione del rapporto successorio fra l’ente Provincia e la Città metropolitana subentrante, avvenuto senza soluzione di continuità dell’assetto istituzionale e delle funzioni preesistenti.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1653 del 2016, respinge l’appello, confermando così la legittimità del decreto di nomina del difensore civico provinciale nella parte in cui fissava al 31.12.2014 la cessazione dell’incarico. Secondo il Consiglio, in assenza di una disciplina transitoria, va riconosciuta piena competenza all’amministrazione subentrante al fine di non precluderle le opzioni di carattere organizzativo-istituzionali ritenute necessarie per perseguire il buon andamento e l’efficacia dell’azione amministrativa, altrimenti impedita o quanto meno ostacolata dalle precedenti nomine. In caso contrario, ossia accedendo alla tesi secondo la quale il subentro della Città metropolitana alla provincia non determinerebbe alcuna soluzione di continuità dell’incarico triennale di difensore civico provinciale, Città metropolitana non avrebbe la possibilità d’individuare la figura del difensore civico e di modularne le funzioni, dovendo viceversa valersi del difensore civico nominato dall’ente estinto in forza di disposizioni statutarie non solo non più efficaci ma finanche contrarie al suo assetto istituzionale, non più informato al criterio della rappresentatività diretta che ipso facto giustificava la figura del difensore civico dell’ente (rappresentativo del corpo elettorale) Provincia.


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