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Unioni civili, cosa cambia dal 5 giugno
Pubblicata in G.U. la legge 76/2016. Entrerà in vigore il 5 giugno

Debutterà domenica 5 giugno una delle leggi più discusse e attese degli ultimi anni. Dopo il lungo lavorio parlamentare (soprattutto nel primo passaggio al Senato) caratterizzato dalla ricerca di un compromesso tra le varie anime della maggioranza che ha portato allo stralcio del capitolo step child adoption, la “Cirinnà” (dal nome della relatrice a Palazzo Madama, la senatrice democratica Monica Cirinnà) è finalmente legge dello Stato: sarà ricordata da ora in poi come legge 76/2016. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n. 118 di sabato scorso) fa scattare anche il conto alla rovescia per l’entrata in vigore: le nuove regole su unioni civili e convivenze di fatto si applicheranno a partire dal 5 giugno 2016.

Proviamo a riepilogare le principali novità.

 Unioni civili
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civileed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

> Diritti e Doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare  da essa discendono:

> Regime patrimoniale
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

> Diritto successorio
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

> Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

> Scioglimento dell’unione
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

> Delega al Governo
Prevista una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.

 Disciplina delle convivenze di fatto
La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materialenon vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.
Questi, in sintesi, gli aspetti principali della disciplina.

Diritti dei conviventi:

L’infografica del governo


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