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Obbligo di astensione per conflitto di interesse: il caso dell’'annullamento d’'ufficio dei provvedimenti di stabilizzazione del personale precario
La posizione del Consiglio di Stato

La vicenda
A seguito di un’indagine della procura regionale della Corte dei conti sulla delibera di stabilizzazione di alcuni dipendenti precari, la giunta comunale ha proceduto all’annullamento in autotutela della delibera stessa. Il provvedimento di ritiro, oggetto di ricorso, è ritenuto viziato in quanto adottato col contributo del dirigente del Settore Personale e di cinque componenti della giunta municipale che, per essere personalmente coinvolti nell’indagine della Procura contabile, si sarebbero dovuti astenere trovandosi in situazione di conflitto d’interesse. Tale ricostruzione è stata sposata dal giudice di primo (TAR Campania) che, con sentenza del 17.3.2014, n. 579, ha accolto il ricorso. Per la riforma della sentenza di primo grado è stato proposto ricorso in appello; tra i vari motivi, si deduce che l’impugnata sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto fondata la censura concernente la dedotta violazione dell’art. 6-bis della legge 7.8.1990, n. 241. Difatti, nella fattispecie non vi sarebbe conflitto di interesse, ma coincidenza tra interesse privato e interesse pubblico.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1969 del 2016 (vai alla sentenza massimata), accoglie l’appello, evidenziando come nel caso di specie non sia ravvisabile alcun conflitto d’interesse. Per giurisprudenza pacifica, infatti, quest’ultimo sussiste allorché i componenti di un collegio amministrativo siano portatori di un interesse personale divergente da quello affidato alle cure dell’organo di cui fanno parte. Nel caso di specie tale divergenza non è configurabile, in quanto, l’interesse dei componenti della giunta municipale e del dirigente del Settore Personale, coincide con quello pubblico perseguito con l’atto di ritiro, ovvero evitare non dovuti esborsi di denaro pubblico per effetto di provvedimenti di stabilizzazione ritenuti illegittimi.


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