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Multe: i proventi non possono essere usati per i bilanci dei comuni
In arrivo un decreto sull'utilizzo dei proventi delle multe e in particolare sull’obbligo di rendicontazione e sulle sanzioni per gli enti inadempienti

È in arrivo uno schema di decreto per favorire e rendere più stringente la rendicontazione dell’ammontare complessivo dei proventi delle multe legati alle violazioni del codice della strada. Ci stanno lavorando insieme il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’interno” ha dichiarato, nel corso del ‘Question Time’, il Ministro Graziano Delrio.
Le sanzioni amministrative, ha sottolineato Delrio, “devono essere destinate alla loro effettiva funzione e non possono essere un mezzo per fare cassa e far quadrare i bilanci. Questo primo decreto con il Ministero dell’interno agisce su questo”.
I lavori del Senato sul codice della strada, ha aggiunto il Ministro, “proseguono, anche se a rilento”. Nel provvedimento “è prevista la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative e in particolare l’obbligo di rendicontazione e i meccanismi sanzionatori degli enti inadempienti”.

Come è noto, la legge 120/2010 ha stabilito che per tutte le violazioni dei limiti di velocità accertate mediante l’impiego di autovelox e telelaser, i relativi proventi devono essere ripartiti in misura uguale fra l’ente dal quale dipende l’organo accertatore e l’ente proprietario della strada, restando comunque escluse tutte le strade in concessione. Le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

A seguito della conversione nella legge n. 44 del 2012, con modifiche, del d.l. n. 16 del 2012, inoltre, sono state introdotte ulteriori specifiche. Nuove incombenze sugli enti locali: trasmissione in via informatica ai ministeri interessati entro il 31 maggio di ogni anno di una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza sia con riferimento all’articolo 208 del codice della strada, comma 1, che all’articolo 142, comma 12-bis. Si tratta di indicare gli interventi realizzati a valere sui proventi delle infrazioni stradali, con la specificazione degli oneri sostenuti, per ciascun intervento.
Sembrerebbe tutto chiaro se non fosse che l’applicabilità della norma è impossibile in assenza di un decreto interministeriale attuativo. Tanto che la stessa norma prevede un comma 3 dell’articolo 25 della legge 120/2010, che dispone chiaramente come la sua applicabilità sia riferita solo dall’esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del decreto interministeriale citato.  Su questo tema è stata emessa una nota interpretativa dell’Anci, anche per l’anno 2016,che raccomanda agli enti una gestione separata con accantonamento delle rispettive quote riferite ai proventi in vista della emanazione del decreto interministeriale citato.

Il decreto doveva essere emanato entro il 28 luglio 2012 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 16/2012), ma così non è stato.

L’Anci fin dal 2012, annualmente, ha emesso note interpretative per i comuni  e di conseguenza per le polizie locali, visto il caos normativo e il tunnel in cui si era infilato il legislatore. La prima nota è stata pubblicata il 5 giugno 2012, la quinta e ultima a fine febbraio 2016.

Nella nota 2016, l’Anci ribadisce le proprie posizioni: in linea con le precedenti note, non ritenendo abrogato il comma 3 dell’art. 25 della legge 120/2010, l’applicabilità della norma è riferita solo dall’esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del Decreto Interministeriale citato (per cui se fosse pubblicato nel 2016, solo dal 2017). Rimane la necessità di accantonare i proventi riferiti all’anno 2016, come indicati da alcuni pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti, con i vincoli sulle entrate per la parte destinata agli enti proprietari strade nelle more del decreto, con l’obbligo di una gestione separata dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 142 c.d.s.


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