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Licenziamento pubblico impiego: vale l'articolo 18, non la Fornero
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 11868, depositata ieri. Rimangono quindi intatte le garanzie per i lavoratori del pubblico impiego, con la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa > IL TESTO DELLA SENTENZA

Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla legge Fornero, bensì dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Lo afferma la Corte di Cassazione, “all’esito di una approfondita e condivisa riflessione”, con lasentenza n. 11868 della sezione lavoro depositata ieri.

La Cassazione interviene quindi su una questione da tempo dibattuta su cui ci sono state anche sentenze di diverso orientamento ma il governo, con il Ministro della p.a. Marianna Madia, ha sempre tenuto a precisare come l’articolo 18 per gli statali non è stato cambiato né dalla legge Fornero, prima, né dal Jobs act, dopo.

Per il pubblico impiego le garanzie sarebbero quindi intatte, con la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa. Un trattamento diverso rispetto ai lavoratori privati, sostiene il Ministero, perché è diversa la natura del datore di lavoro. Per mettere fine a possibili diverse interpretazioni il governo resta dell’idea di intervenire, da quanto si apprende, con una norma che chiarisca l’esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole. La precisazione dovrebbe trovare spazio nel testo unico del pubblico impiego, in attuazione della riforma della p.a. Un impegno in questo senso era stato preso alla fine dello scorso anno da Madia, dopo una sentenza della stessa Cassazione che allora, però, sembrava dire il contrario, ovvero che le modifiche della Fornero valevano anche per gli statali. Ora tutto sia riallinea.

Il principio di diritto fissato nella sentenza
“Ai rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo n.165 del 2001, art.2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 all’art.18 della legge n.300 del 1970, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall’art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma”: questo il principio di diritto che la Suprema Corte ha fissato nella sentenza n. 11868 depositata ieri, con cui esclude che, per quanto riguarda i licenziamenti, la riforma Fornero si possa applicare al pubblico impiego.
Il verdetto è scaturito a seguito di un reclamo del ministero delle Infrastrutture, che aveva fatto ricorso contro un funzionario licenziato perché svolgeva un secondo lavoro. Tuttavia, gli erano stati riconosciuti 6 mesi di indennità risarcitoria dalla Corte d’appello di Roma, così come stabilisce la legge Fornero qualora si verifichino licenziamenti legittimi violando però le procedure di contestazione disciplinare. Pertanto, ricorrendo alla Cassazione, il ministero aveva fatto ricorso contro il riconoscimento dei 6 mesi di risarcimento. Adesso tutto è rimesso alla Corte d’appello di Roma.

Il licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici
alla luce del Decreto attuativo della riforma Madia
Videoconferenza in diretta a cura dell’Avv. Donato Antonucci

Venerdì 30 Giugno 2016
dalle 11.00 alle 12.30

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