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Gravi illeciti professionali: troppi contenziosi e criticità sull’art. 80 del codice appalti
L’atto di segnalazione dell’ANAC che chiede al Governo la revisione della norma

La norma del codice appalti (art. 80 del d.lgs. 50/2016) che esclude gli operatori economici dalle gare di appalto per “gravi illeciti professionali”, va modificata. È quanto richiede l’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione), che ha inviato un atto di segnalazione a Governo e Parlamento al riguardo.

L’occasione: la revisione del codice appalti

Occasione privilegiata per questo monito è la revisione del nuovo codice degli appalti da parte del Consiglio di Stato e del Governo, in corso dopo l’approvazione lo scorso 14 giugno della legge delega da parte del Parlamento. Entro fine ottobre il testo dovrà infatti essere predisposto. Nell’atto di segnalazione elaborato sul tema l’ANAC evidenzia le criticità della disciplina vigente (articolo 80, come 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater del codice) e suggerisce possibili interventi.

Il monito dell’ANAC

L’Autorità (presieduta da Giuseppe Busia) sottolinea che la legge attuale ha generato un notevole contenzioso proprio a causa dell’indeterminatezza dei casi che portano all’esclusione e dell’elevata discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nelle valutazioni di competenza. Pertanto, dopo aver raccolto attraverso una consultazione pubblica, le valutazioni di 21 stakeholder (stazioni appaltanti, associazioni di categoria, associazioni di organismi di attestazione, enti di studio e professionisti), l’ANAC ha individuato i punti da modificare. Innanzitutto serve una “indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie rientranti nella categoria dei gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente l’ambito di applicazione della norma”. Altra criticità evidenziata riguarda la rilevanza delle violazioni non definitivamente accertate. Gli operatori del settore la contestano ma secondo ANAC non può essere messa in dubbio visto che anche la normativa comunitaria obbliga le stazioni appaltanti a tenerne conto come causa di esclusione dalla gara.

> IL COMUNICATO DI SINTESI DELL’ANAC.

> L’ATTO DI SEGNALAZIONE ANAC.

 


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