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IMU e TASI: i termini per il ravvedimento e le potestà del comune
La riforma del sistema sanzionatorio (d.lgs. 158/2015), prevede sanzioni più favorevoli per gli omessi pagamenti di IMU e TASI. Cosa possono fare i comuni

La Legge di Stabilità 2016 ha anticipato di 1 anno (ovverosia dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016) l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio (incarnata dal decreto legislativo 158/2015), che ha previsto sanzioni più favorevoli per gli omessi pagamenti di IMU e TASI. Vengono attraverso questo strumento, riformulate anche le penalità applicabili con l’istituto del ravvedimento operoso: ma in quale modo?

Viene dimezzata la sanzione ordinaria del 2% al giorno, applicabile per i primi 14 giorni dopo la violazione, e quella ordinaria del 30% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Con riferimento alla IUC (cioè il grande contenitore tripartito che racchiude al suo interno i tributi sulla abitazione per eccellenza, IMU, TASI e TARI), resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti del sistema sanzionatorio (art. 1, comma 700, legge 147/2013): la potestà regolamentare generale delle entrate dei Comuni, infatti, vale anche per quel che riguarda le sanzioni dei tributi locali.

Ravvedimento dal 17 al 30 giugno
Per l’omesso o insufficiente pagamento della prima rata 2016 di IMU e TASI, pertanto, la sanatoria, tramite ravvedimento operoso, dal 17 giugno 2016 al 30 giugno 2016 può beneficiare della riduzione ad un decimo della nuova sanzione ordinaria dell’1% al giorno (ravvedimento sprint). Per ogni giorno di ritardo si paga lo 0,1%.

Ravvedimento dal 1° luglio in avanti
Dal 1°al 16 luglio, il ravvedimento prevede una sanzione dell’1,5% e dal 17 luglio al 14 settembre 2016 (90° giorno dall’omissione o dal ritardo del pagamento) è dell’1,67%. Si applica infine il 3,75%, qualora il pagamento avvenga dal 15 settembre 2016 fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il 30 giugno 2017, per l’omesso pagamento della prima rata Imu e Tasi 2016, scadente il 16 giugno 2016).
Per l’IMU e la TASI (come per la TARI), pertanto, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

La potestà regolamentare del Comune
Va rammentato a tal riguardo che nell’esercizio della sua potestà regolamentare il Comune ha la facoltà di stabilire altre ipotesi di ravvedimento operoso. Tali regole sono applicabili anche per le violazioni commesse precedentemente al 1° gennaio 2016 (data dell’entrata in vigore di tali misure).


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