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Consigliere comunale: cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo
L'ulteriore parere del Ministero dell'Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), datato 13 maggio 2022

Segnaliamo un ulteriore parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), datato 13 maggio 2022 concernente il tema dell’incompatibilità del consigliere comunale ex articolo 63, comma 1, n. 2) e comma 2 TUEL nell’ambito dell’analisi delle cause ostative all’assunzione e all’espletamento del mandato elettivo.
Come si può leggere in sede di abstract “l’art. 63 comma 1 n. 2 del TUEL, laddove vieta anche ai consiglieri comunali di avere parte direttamente ed indirettamente in appalti nell’interesse del comune, non trova applicazione qualora aggiudicataria dell’appalto sia una società cooperativa, stante quanto disposto dal comma 2 della medesima norma.

>> PER APPROFONDIRE: Maggioli Editore consiglia INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ – E-book a cura di S. Pozzoli e C. Bonaduce.

Come rilevato anche dalla Corte Costituzionale, l’art. 63 del TUEL disciplina le cc.dd. incompatibilità d’interessi, le quali hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità.

CONSULTA IL PARERE INTEGRALE QUI.

>> Leggi anche Incompatibilità del consigliere comunale (ex art. 63 TUEL).


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