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L’omessa esecuzione dell’ordine di demolizione rileva quale causa di incompatibilità del consigliere comunale
Le norme rilevanti e la conferma contenuta in un recente parere del Ministero dell’Interno

di MARIO PETRULLI

Come è noto, l’art. 31, comma 4-bis, del Testo Unico Edilizia(1) prevede, nel caso di mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione di un’opera eseguita in assenza del permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

La problematica e le due norme rilevanti

Nel caso in cui l’autore dell’abuso (e, quindi, destinatario della sanzione) sia un consigliere comunale neoeletto, si pone il problema di verificare se detta sanzione possa generare la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n. 6), prima parte, del TUEL(2): detta norma, nello specifico, prevede che “Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: […] 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora […]”. La predetta causa di incompatibilità è inquadrabile nella categoria delle cosiddette “incompatibilità di interessi”; la ratio di tale previsione è quella di garantire il corretto adempimento del mandato ed impedire che concorrano, all’esercizio della relativa funzione, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità. L’amministratore, come specificato dalla giurisprudenza, non deve prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere orientata dall’intento di tutelare i propri interessi personali contrapposti a quelli dell’ente(3).

Le caratteristiche del debito

La prima parte del menzionato art. 63, comma 1, n. 6, fa riferimento all’esistenza di un debito liquido ed esigibile, ossia:

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