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Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative all'’IMU, alla maggiorazione TARES, all’'imposta municipale immobiliare (IMI) e all’'imposta immobiliare semplice (IMIS)
Emessa dal Dipartimento delle finanze la circolare 14.4.2016, n. 1/DF

È stata emessa dal Dipartimento delle finanze del MEF la circolare n. 1/DF del 14.4.2016, recante “Decreto 24 febbraio 2016 concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative all’IMU, alla maggiorazione TARES, all’imposta municipale immobiliare (IMI) e all’imposta immobiliare semplice (IMIS)”.

Vedi anche il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 24.2.2016 (GU 14/4/2016, n. 87) concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, la cui applicazione informatica per la trasmissione dei dati da parte dei Comuni sarà disponibile sul Portale del federalismo fiscale dal 28 aprile 2016.

In proposito pubblichiamo qui di seguito un articolo apparso su FiscoOggi dell’Agenzia delle entrate.

Una comunicazione al Comune e l’Imu transita nella cassa giusta
La semplificazione riguarda tutti i tributi locali, ma la priorità è per quelli che hanno fatto registrare un maggior numero di errori formali, come un codice digitato male

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 24.2.2016 e la circolare n. 1/DF del 14.4.2016, diventa operativa la procedura che prevede il riversamento dei tributi locali arrivati, per errore, al Comune sbagliato oppure per il rimborso delle somme versate in eccesso. Ricordiamo, infatti, che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi da commi da 722 a 727, legge 147/2013) ha assegnato alle stesse amministrazioni “incompetenti” l’incarico di rimettere i conti a posto, a partire dalle operazioni effettuati dal 1° gennaio 2012, senza oneri e sanzioni per il contribuente.
Ancora una premessa. La procedura, inizialmente circoscritta all’Imu, è stata poi estesa a tutti i tributi locali (articolo 1, comma 4, del Dl 16/2014, convertito con modificazioni, dalla legge 68/2014). Tuttavia, l’articolo 1 del decreto applicativo del 24 febbraio 2016, ha dato precedenza a Imu, maggiorazione Tares, Imi (istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano) e Imis (istituita dalla Provincia autonoma di Trento). Il criterio di priorità ha tenuto conto del maggior numero di errori verificatesi anche in considerazione del fatto che le imposte andavano distribuite tra Stato ed enti locali.
Il primo punto messo in chiaro dalla circolare prevede che, per accelerare le procedure di rimborso e favorire l’incrocio dei flussi informativi, saranno considerati soltanto i dati trasmessi telematicamente, con eccezione delle istanze e comunicazioni già presentate dai contribuenti e acquisite dai Comuni.

Se il Comune è incompetente
Archiviata la “farraginosa” procedura secondo cui, al contribuente che versava l’imposta al Comune sbagliato, non restava che replicare il pagamento, indirizzandolo, questa volta, all’amministrazione competente, per poi chiedere al rimborso al municipio incompetente.
Con la nuova procedura è l’ente locale a dover riversare alla cassa giusta la somma percepita indebitamente. Addio, quindi, anche agli avvisi di accertamento recapitati al cittadino “distratto”.

Per attivare l’operazione, il contribuente deve inviare una semplice comunicazione a entrambi i Comuni indicando gli estremi del versamento, l’importo, i dati catastali dell’immobile, l’ente locale destinatario del tributo e quello che ha ricevuto per errore l’imposta.
Il Comune, da parte sua, dal momento in cui viene a conoscenza dell’errore su segnalazione del contribuente ha 180 giorni di tempo per riversare la somma. La procedura, naturalmente, è valida anche nel caso in cui è l’ente stesso ad accorgersi dell’errore.

Il rimborso dell’eccedenza
Per la restituzione delle somme versate in più rispetto al dovuto, il contribuente deve presentare istanza di rimborso al Comune anche per gli importi di competenza dell’Erario (Imu e maggiorazione Tares) entro cinque anni dal versamento o da quando è stato accertato il diritto al rimborso.
L’amministrazione, ricevuta la richiesta, ne verifica la fondatezza e ne comunica, entro 180 giorni, l’esito al contribuente. Nel caso di diritto al rimborso, l’ente deve informare anche il Mef specificando l’importo totale da restituire e la suddivisione delle quote tra Comune ed Erario.
Il surplus di competenza comunale tornerà al cittadino entro 180 giorni, ma non è escluso che il municipio pensi anche al rimborso dovuto dall’Erario.
Nel caso di restituzione diretta da parte dello Stato, i soldi torneranno all’istante entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di spettanza del rimborso recapitata ai competenti uffici del Df attraverso il Portale del federalismo fiscale.
Un’altra ipotesi contemplata è quella in cui il contribuente, dopo aver versato allo Stato somme di pertinenza dell’ente locale, abbia rimediato effettuando un altro pagamento all’esatto destinatario. Anche in questo caso occorre presentare domanda di rimborso al Comune perché l’obbligazione risulta corrisposta due volte.
L’altra eventualità trattata è quella del versamento allo Stato anziché all’ente locale. L’ipotesi non prevede somme da restituire, quindi, basta informare il Comune dell’accaduto, con una semplice comunicazione,.
Stessa prassi per l’imposta finita nelle casse dell’ente anziché in quello dello Stato: anche in questo caso non ci sono rimborsi e la comunicazione va presentata ugualmente all’amministrazione comunale.

Per i rimborsi, percorso on line
La linea di “comunicazione” per i dati relativi ai rimborsi, precisa il Df, è esclusivamente telematica, con esclusione, come già detto, delle istanze e comunicazioni presentate dai contribuenti e già acquisite dai comuni.
A regime, le amministrazioni hanno sessanta giorni, dal provvedimento di rimborso o dalla comunicazione al contribuente dell’esito dell’istruttoria, per inserire i dati nell’apposita sezione del Portale del federalismo.
Nella fase transitoria, però, considerando che la sezione del Portale sarà disponibile dal 28 aprile, le informazioni riguardanti i casi già conclusi dovranno essere inserite entro il 27 giugno 2016.

 


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