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La competenza mette i residui sotto esame
Contabilità. Per mantenere le voci attive e passive è necessaria la verifica preventiva sul perfezionamento degli aspetti giuridici e finanziari

La corretta applicazione dei principi di competenza finanziaria potenziata passa al vaglio del riaccertamento ordinario dei residui. Secondo le disposizioni recate dall’articolo 228, comma terzo del Tuel, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale è tenuto a effettuare la revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte e a verificarne la corretta imputazione, nel rispetto di quanto disciplinato nel principio di competenza finanziaria applicata, allegato 4/2 al Dlgs 118/11. 
La fase del riaccertamento ordinario dei residui, particolarmente delicata e complessa ai fini della corretta determinazione del risultato di esercizio, presenta, per gli enti non sperimentatori, alcune differenze rispetto al passato, legate essenzialmente alla necessità di verificare il perfezionamento degli aspetti giuridici e finanziari delle operazioni di gestione poste in essere nell’esercizio chiuso. 
In particolare occorre che sia fornita documentazione in merito alla fondatezza giuridica degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, le cui obbligazioni devono essere perfezionate entro la fine dell’anno. Costituisce eccezione a questo principio la possibilità di finanziare con il fondo pluriennale vincolato le spese di investimento per lavori pubblici indicate dall’articolo 3, comma 7 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate. 
La costituzione del fondo per l’intero importo dell’opera è consentita anche in presenza di impegni relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, esclusi gli oneri di progettazione, oppure nel caso in cui siano state attivate procedure di affidamento come previsto dall’articolo 53, comma 2 del Dlgs 163/2006. In questi casi, in assenza di aggiudicazione definitiva entro l’anno successivo le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale e il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
In tutti gli altri casi, l’assenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata entro la fine dell’esercizio impedisce il mantenimento di qualunque prenotazione di impegno della spesa. Le modifiche apportate dal Dlgs 118/2011 all’articolo 183 del Tuel non consentono più infatti l’assunzione di impegni di spesa per i quali non risulti perfezionata la relativa obbligazione giuridica, anche se correlati a entrate accertate o a finanziamenti in conto capitale. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono poi essere imputate all’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile, cioè scaduta. 
Il riaccertamento dei residui deve riguardare anche i crediti di dubbia e difficile esazione per i quali occorre procedere ad accantonare una quota del risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità. 
I crediti formalmente riconosciuti inesigibili o insussistenti per prescrizione o per indebito o erroneo accertamento sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. Delle motivazioni di inesigibilità deve esserne data adeguata motivazione nella relazione al rendiconto.


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