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Le ritenute negli appalti nel caso di subappaltatrice in amministrazione straordinaria
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate mediante la risposta ad interpello del 3 agosto 2021, n. 525

di ENZO CUZZOLA

Non si applica la disciplina sulle ritenute e compensazioni negli appalti, prevista dall’art. 17 bis del decreto legislativo n. 241/1997, se l’impresa subappaltatrice è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria e produce il DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l’ammissione a tale procedura, ancorché non sia stato eseguito il versamento delle ritenute afferenti il periodo precedente l’ammissione alla procedura: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 525/2021, pubblicata lo scorso 3 agosto, con la conseguenza che l’affidatario potrà effettuare il pagamento dei corrispettivi trattenuti alla suddetta impresa subappaltatrice.
Per meglio chiarire la problematica, giova ricordare che l’art. 4 del d.l. n. 124/2019 ha introdotto nel decreto legislativo n. 241/1997 l’art. 17-bis, rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”; detta norma reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati. In particolare, il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato – che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma – di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

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