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Whistleblowing: le nuove Linee guida dell'ANAC
Recepiti i principi dettati in sede europea mediante la Direttiva UE 2019/137: ecco cosa cambia in tema di segnalazioni di reati o irregolarità di cui si sia venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro

La deliberazione ANAC datata 9 giugno 2021, n. 469 recante “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” sancisce l’adozione delle nuove Linee guida in materia di whistleblowing, che recepiscono i principi della Direttiva UE 2019/137. Il documento è diviso in tre sezioni tematiche: la prima relativa all’ambito soggettivo di applicazione, la seconda incentrata sul ruolo del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza e sullo svolgimento dell’attività istruttoria; la terza concernente l’ambito procedurale per quanto attiene all’esercizio del potere sanzionatorio.

I soggetti interessati

Le fattispecie considerate dalle Linee guida riguardano le segnalazioni presentate da dipendenti delle PA, dipendenti di enti pubblici economici, dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico e gli impiegati presso le imprese fornitrici di beni e servizi per l’Amministrazione pubblica. Chiaramente gli enti di appartenenza devono assicurare la tutela dei dipendenti che presentano le segnalazioni ed evitare che subiscano ripercussioni. Dette segnalazioni devono essere indirizzate all’ANAC, all’Autorità giudiziaria e al responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, al quale sono concessi 60 giorni per ultimare la fase istruttoria. Il coinvolgimento di questi soggetti è fondamentale perché qualora il dipendente confidi l’illecito di cui è a conoscenza al solo superiore gerarchico, non potrà accedere alle tutele predisposte dalla normativa.

La procedura

Le fattispecie interessate dalla normativa comprendono, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazioni, anche tutte le ipotesi di comportamenti scorretti o illeciti posti in essere dal funzionario pubblico. Una volta ricevuta la segnalazione, la prima preoccupazione dell’ente sarà proteggere l’identità del segnalante, sempre per evitare che incorra in misure ritorsive. Al riguardo è necessario un’apposita opera di formazione cui destinare il Responsabile e i componenti del gruppo di lavoro, di modo che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto della normativa in materia di privacy, posto che in ipotesi di violazioni la responsabilità ricadrà sempre sul titolare del trattamento, quindi la PA o l’ente; sempre per le medesime esigenze si può impedire l’accesso documentale nonché l’accesso civico generalizzato. Diverso il discoro per quanto riguarda le segnalazioni di misure ritorsive: in questo caso sarà necessario sollecitare l’ANAC, che dovrà accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla condotta del dipendente: qualora sia questo il caso, l’Autorità commina la sanzione prevista.

>> IL MODULO COMPILABILE PER LE SEGNALAZIONI.

>> LA DELIBERAZIONE ANAC n. 469/2021.

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