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L’incentivo per le funzioni tecniche: le gare e l’aggiudicazione diretta
Le indicazioni in materia fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

Alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno fornito una serie di chiarimenti in merito all’incentivo per le funzioni tecniche: secondo i giudici, l’incentivo può essere concesso anche in relazione ad appalti con affidamento diretto mediato dalla utilizzazione di procedure comparative (Liguria n. 59/2021, Campania n. 14/2021 e Emilia Romagna n. 120/2020).

I presupposti

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalle deliberazioni della magistratura contabile, “l’erogazione degli incentivi tecnici risulta legittima se, a monte, vi sia stato l’espletamento di una gara, integrata anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, ad una procedura comparativa strutturata sul modello disciplinato dall’art. 36, comma, 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ha introdotto il c.d. affidamento diretto mediato (o anche di utilizzo dalle procedure negoziate senza bando prescritte, temporaneamente, dall’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76 del 2020)”. Per cui, “l’incentivo per funzioni tecniche può essere previsto, nei regolamenti interni degli enti locali, nei soli casi in cui l’affidamento dei contratti sia avvenuto a seguito di gara (art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016), locuzione all’interno della quale la magistratura contabile ha incluso le procedure negoziate senza bando (di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, temporaneamente estese dall’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 110 del 2020) e gli affidamenti diretti ove mediati dalla previa richiesta di preventivi (sul modello previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, come novellato dall’art. 1, comma 20, lett. h), della legge n. 55 del 2019). Pertanto, se i descritti presupposti ricorrono, gli incentivi possono essere erogati a tutte le figure professionali elencate nell’art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 (ove, naturalmente, siano stati formalmente individuati, abbiano effettivamente espletato l’attività e ricorrano gli altri requisiti indicati dalla norma), senza distinzione fra attività di programmazione, progettazione e aggiudicazione della gara e attività di controllo sull’esecuzione e/o di collaudo. Al contrario, se il presupposto della gara (o altra procedura competitiva) non ricorre, viene meno, per tutto il personale tecnico (ed eventuali collaboratori), impegnato in tutte le fasi descritte, la possibilità di accedere all’incentivo”.

L’incentivazione

Nella stessa direzione vanno anche le indicazioni della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania n. 14/2021, per la quale “è evidente che le acquisizioni con amministrazione diretta sono al di fuori dell’ambito e della logica del codice dei contratti e quindi degli incentivi.. sia il cottimo fiduciario che l’amministrazione diretta sono procedure cui si ricorre per attività che, per il basso valore o per la bassa complessità dell’oggetto, non rendono necessaria una pubblica gara”. In questa direzione anche la considerazione che “le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione”. Indicazioni per molti versi analoghe si trovano nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, per la quale “le funzioni tecniche svolte nella fase di esecuzione di un appalto di servizi, concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, non sono incentivabili qualora la pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore sia avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016”.

>> LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO LIGURIA, n. 59/2021.

>> LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO CAMPANIA, n. 14/2021.

> LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO EMILIA ROMAGNA, n. 120/2020.


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