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Riduzione degli affitti per i ristoratori: le condizioni imposte agli Enti locali
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, tramite la deliberazione n. 7/2021, hanno individuato i presupposti necessari

Qualora intervenga una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di locazione di diritto privato, stipulati dagli Enti locali con imprese esercenti attività di ristorazione, motivata dai provvedimenti di chiusura al pubblico dovuti al protrarsi della pandemia da Coronavirus, le Amministrazioni potranno accordarla in presenza di alcuni presupposti necessari. Sono queste le conclusioni cui sono giunte le Sezioni riunte in sede di controllo della Corte dei conti, adite dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, mediante la delibera n. 7/SSRRCO/QMIG/21.

Il quesito rivolto ai magistrati contabili concerne la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art. 1467, in considerazione della crisi economica e delle conseguenti difficoltà per gli esercizi commerciali. Inoltre si domanda se la riduzione, nell’eventualità in cui sia accordata, possa essere definitiva, nel rispetto degli equilibri di bilancio, o limitata a un numero tassativo di annualità. Le Sezioni unite hanno anzitutto individuato, quale prima condizione essenziale, l’esame dei diversi interessi coinvolti da riportare nella motivazione del provvedimento. Inoltre dev’essere presa in considerazione la diminuzione del valore di mercato del bene oggetto del contratto nonché l’impossibilità, qualora intervenga la cessazione del rapporto, di utilizzare in modo proficuo per la collettività il bene restituito. Al riguardo il Collegio menziona, in alternativa, la gestione diretta o la locazione che consente di percepire un importo simile a quello concordato con l’esercente o comunque superiore a quello che deriverebbe dalla riduzione richiesta. Difatti, è fondamentale preservare gli equilibri di bilancio dell’ente, soprattutto per quanto attiene alla salvaguardia delle risorse utilizzate per far fronte a spese di rilievo sociale e a loro volta connesse con l’emergenza sanitaria.

>> LA DELIBERAZIONE N. 7/SSRRCO/QMIG/21.

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