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Comuni: illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità
La preoccupazione di ANCI e UPI sugli effetti della recente pronuncia della Corte Costituzionale: disponibile la nota di approfondimento targata IFEL

“Risulta indispensabile trovare il più rapidamente possibile una soluzione, dopo l’abrogazione da parte della Corte Costituzionale degli articoli di legge che ponevano al riparo i Comuni a rischio dissesto”. Ad affermarlo è il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, che prosegue: “Insieme con il presidente dell’Unione delle Province (UPI), Michele de Pascale, ho scritto una lettera al ministro dell’Economia per rappresentare questa urgenza. Siamo fiduciosi che l’impegno annunciato dagli esponenti delle diverse forze politiche e l’impegno dello stesso Governo non lasceranno tanti Comuni soli davanti a questo pericolo. Siamo altrettanto certi che si possa e si debba contemperare l’esigenza di ripianare il debito dei Comuni in difficoltà con quella, altrettanto ineludibile, di mantenere gli enti in equilibrio finanziario”.

La sentenza della Corte Costituzionale

Ricordiamo infatti che, come segnalato ieri su queste pagine, sul quadro finanziario delle misure per i Comuni costruito dal Governo in vista del prossimo Decreto Sostegni è calata come una scure la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 con cui giovedì scorso i giudici costituzionali hanno giudicato illegittime le regole sul ripiano lungo dei deficit extra prodotti dalla gestione del fondo sulle vecchie anticipazioni sblocca-debiti.
L’IFEL (Fondazione ANCI) ha, a questo proposito, redatto una nota di approfondimento proprio sulla sentenza che dichiara, in sostanza, illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL recato dal dl 162/2019 (art. 39-ter, co. 2 e 3).

Il finanziamento indiretto di spese correnti

Riassumendo la questione, con il comma 6, articolo 2, del d.l. 78/2015, fu introdotto un elemento innovativo nel complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali. In estrema sintesi, si permetteva di utilizzare le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati (d.l. 35/2013 e successivi rifinanziamenti), formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire l’incidenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ossia l’obbligo di accantonamento della quota di entrate accertate che – in base agli andamenti storici delle riscossioni di ciascun ente – risultavano non incassate nell’ambito di un normale ciclo di riscossione.
Questo finanziamento indiretto di spese correnti (minori disavanzi, quindi più spazio per impieghi correnti) è stato oggetto di una precedente censura della Corte Costituzionale (sentenza 4/2020), che ha spinto il legislatore ad una apposita norma attuativa (d.l. 162/2019, art. 39-ter), oggi a sua volta oggetto di censura con la sentenza 80/2021.
La nota IFEL ricostruisce gli effetti restrittivi delle pronunce in materia della Corte Costituzionale, in particolare sulla più recente, sulla quale l’ANCI sta sollecitando un urgente intervento che permetta la chiusura dei bilanci di previsione per i numerosi enti coinvolti.

> LA NOTA DI APPROFONDIMENTO DELL’IFEL.


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