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Il podcast della Gazzetta #21 – Diritto di accesso dei consiglieri comunali e tutela della riservatezza dei terzi: le contrastanti indicazioni della giurisprudenza
Analisi di due rilevanti orientamenti giurisprudenziali in materia. A cura del nostro esperto Amedeo Scarsella

In questo episodio speciale del podcast della Gazzetta degli Enti Locali il nostro esperto Amedeo Scarsella pone in rilievo i contrasti giurisprudenziali in ordine al rapporto tra diritto di accesso dei consiglieri e riservatezza dei terzi.

Secondo una prima interpretazione, che possiamo definire “tradizionale”, il diritto di accesso del consigliere non può essere limitato da ragioni di riservatezza, in quanto l’obbligo di segreto gravante sul consigliere è idoneo a tutelare la riservatezza dei terzi (TAR Lombardia-Brescia, sentenza del 29 marzo 2021, n. 298 pubblicata in Gazzetta degli Enti Locali con il commento di E. Cuzzola La natura riservata degli atti non preclude l’accesso del consigliere comunale, il commento di S. Biancardi Nessuna ragione di riservatezza opponibile all’istanza d’accesso dei consiglieri comunali e TAR Piemonte sentenza del 1° marzo 2021, n. 215).
Secondo un’altra interpretazione, che possiamo definire “innovativa”, il diritto di accesso del consigliere comunale non costituisce un diritto “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Il diritto di accesso del consigliere comunale non ha un’illimitata espansione ma di fronte ad altri diritti della persona è necessario effettuare “un ragionevole bilanciamento” di tutti i diritti coinvolti. Alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali di pari rango non si sottrae l’accesso del consigliere comunale (Consiglio di Stato, sentenza n. 2089 del 11 marzo 2021 pubblicata in Gazzetta degli Enti Locali con il commento di A. Scarsella Il diritto di accesso del consigliere comunale all’elenco dei beneficiari dei buoni alimentari: i principi fissati dal Consiglio di Stato).

In appendice segnaliamo la massima della sentenza del TAR Piemonte, del 1° marzo 2021, n. 215.
L’art. 43 del TUEL attribuisce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato.
La giurisprudenza delinea questo diritto affermando come esso sia direttamente funzionale non tanto all’interesse del consigliere comunale (o provinciale) quanto alla cura dell’interesse pubblico connessa al mandato conferito: i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n.4525).
Ne consegue, per un verso, che sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle funzioni del consigliere comunale, e, per altro verso, che dal termine “utili”, contenuto nell’articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (Consiglio Stato sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963).
La giurisprudenza ritiene inoltre che il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontri neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio.
In definitiva gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si rinvengono, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525).


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