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Le sentenze più recenti sulle delibere di approvazione del bilancio di previsione
Dal termine di deposito per gli atti di bilancio e la presentazione degli emendamenti fino alla convalida della delibera illegittima di approvazione del bilancio: una sintesi ragionata della giurisprudenza rilevante

di AMEDEO SCARSELLA

La giurisprudenza con tre recenti sentenze si è pronunciata in ordine ad alcune problematiche relative alle delibere di approvazione del bilancio di previsione, esaminando, in particolare, i seguenti temi:

Sul termine di deposito degli atti di bilancio e per la presentazione degli emendamenti
Strumentale al diritto di partecipare in modo consapevole alle sedute di consiglio ed al diritto del consigliere di proporre emendamenti alle proposte di deliberazioni è il deposito degli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno del consiglio.
Per quel che concerne il rendiconto di gestione l’art. 227, c. 2, del TUEL prevede che la proposta debba essere messa a disposizione dei consiglieri comunali entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, precedente la sessione consiliare. La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 227, c. 2, del TUEL si applica soltanto al procedimento di approvazione del rendiconto di gestione, mentre per il bilancio di previsione l’art. 174 del TUEL rimette al regolamento di contabilità la disciplina in ordine all’approvazione del bilancio preventivo, regolamento che deve “regolare” modalità, termini e contenuti dell’“informazione” di cui sono destinatari i consiglieri.
L’art. 174, comma 1, del TUEL, infatti, stabilisce che lo schema di bilancio e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati “entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”. Il successivo comma stabilisce che il suddetto regolamento preveda per tali adempimenti “un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e della Giunta emendamenti agli schemi di bilancio”. La legge non fissa dunque un termine prestabilito per la presentazione dello schema dei documenti contabili da approvare, e relativi allegati, rispetto alla data della corrispondente seduta deliberativa, rimandando a tal fine al regolamento di contabilità comunale e prevedendo al riguardo il parametro del “congruo termine”. Richiede inoltre che detto regolamento stabilisca il termine per la presentazione degli emendamenti. Il parametro della congruità deve essere complessivamente valutato, tenuto conto in particolare della necessità di consentire al singolo consigliere la formulazione di emendamenti e la correlata (o presupposta) maturazione di un proprio convincimento sulla proposta e i documenti.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1812 del 3 marzo 2021 ha respinto il ricorso di un consigliere comunale che aveva lamentato il breve termine previsto dal regolamento di contabilità per la presentazione degli emendamenti e per il deposito degli atti, ritenendo che può ritenersi non incongruo – in relazione comunque (per quanto complessi possano essere i documenti tecnico-contabili) a un comune di dimensioni medio-piccole – un termine di 7 o 13 giorni per la sola presentazione degli emendamenti, così come un termine complessivo di deposito degli atti antecedente alla seduta consiliare, rispettivamente, di 12 e 18 giorni. Nel caso di specie il giudice amministrativo ha fatto riferimento ai termini effettivamente concessi ai consiglieri in due anni differenti, sulla base della previsione del regolamento di contabilità secondo la quale “gli eventuali emendamenti allo schema dell’eventuale Nota di aggiornamento al DUP e allo schema di bilancio devono essere presentati almeno 5 giorni prima della seduta consiliare prevista per la loro approvazione”.

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