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Cumulo di incarichi e proroga del mandato per i vicesegretari comunali: la disciplina
Il parere del Ministero dell’Interno 29 marzo 2021, n. 6588 fa riferimento all’articolo 16-ter, commi 9 e 10, del d.l. n. 162/2019

Il Ministero dell’Interno ha emanato il parere del 29 marzo 2021, n. 6588 riguardante il numero massimo di incarichi che un vicesegretario comunale può ricoprire nonché l’attuabilità della proroga del mandato. In merito al cumulo di incarichi, il Viminale precisa anzitutto che nessuna disposizione legislativa fornisce una soluzione precisa: è rimessa dunque alla valutazione della Prefettura la possibilità per il funzionario di ricoprire più ruoli; ai fini della concessione dell’autorizzazione, è necessario tuttavia assicurare il corretto svolgimento dell’attività amministrativa presso tutti gli uffici in cui il vicesegretario svolge le relative mansioni.

Al contrario, per quanto concerne la proroga degli incarichi conferiti, il Ministero fa immediato riferimento all’articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge n. 162/2019: la norma stabilisce che le funzioni di vicesegretario possono essere svolte, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi. La proroga dunque risulta ammissibile “esclusivamente nel rispetto dei dodici mesi dal conferimento iniziale qualora quest’ultimo abbia avuto una durata inferiore a tale lasso temporale”. È di conseguenza esclusa l’eventualità che l’incarico possa avere una durata superiore a un anno. Tale lettura, conclude il Ministero, sarebbe coerente con la ratio emergenziale della normativa, ideata per far fronte, nel corso del triennio 2020 – 2022, alla carenza di segretari comunali nei Piccoli Comuni, qualora l’Ente locale non sia in grado di nominare un segretario di ruolo o la Prefettura fallisca nell’assegnare un funzionario reggente.

>> IL PARERE DEL MINISTERO DELL’INTERNO.


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