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O vaccinazione o sospensione: il caso degli obblighi contrattuali dei dipendenti pubblici
Ad intimarlo ai docenti è stato un dirigente scolastico di un istituto con una circolare. Poi ritirata

di MARCO NOBILIO (da Italia Oggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

«Se un lavoratore si rifiuterà di fare il vaccino ed io ne avrò notizia certa, sarà mio dovere sospenderlo dal servizio». Lo ha fatto sapere ai docenti dell’Istituto comprensivo di Dolo (Ve) il dirigente scolastico, con la nota 207/2021 del 24 marzo scorso. Poi ritirata. Probabilmente, la decisione del preside era stata indotta dall’effetto dell’onda lunga determinata dall’ordinanza 12/2021, emessa il 13 marzo scorso dal Tribunale di Belluno. Sentenza che però riguardava un provvedimento di ferie forzate imposto ad alcuni infermieri e operatori socio-sanitari in servizio in due case di riposo del Bellunese. I sanitari, infatti, pur operando in una situazione lavorativa che prevede il contatto quotidiano con soggetti estremamente fragili, rispetto ad un eventuale insorgenza della patologia da Covid -19, avevano rifiutato di sottoporsi alla necessaria profilassi. Non si trattava, dunque, di sospensioni disciplinari dal servizio, ma di una mera misura cautelare, fondata sul potere del datore di lavoro di imporre le ferie sancito dall’articolo 2109 del codice civile. Il Tribunale di Belluno, peraltro, ha dichiarato che, nel caso specifico, il potere esercitato dal datore di lavoro risultava fondato sull’obbligo «di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti» previsto dall’articolo 2087 del codice civile. Tanto più che «è ormai notorio che il vaccino» si legge nella sentenza «costituisce una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a cui è somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia».

La situazione è del tutto diversa sia per quanto riguarda le circostanze sia per quanto concerne gli istituti giuridici di riferimento. Dal lato delle circostanze, il docente, a differenza dell’operatore sanitario, è il soggetto debole rispetto all’utenza. Dalle evidenze scientifiche note allo stato attuale risulta, infatti, che nei soggetti in età scolare l’infezione da Covid-19 produce effetti piuttosto blandi, salvo i casi di alunni in situazione di fragilità. Pertanto, i rischi maggiori riguardano i docenti e non gli alunni. Dal lato degli istituti giuridici di riferimento, a differenza che nelle Rsa, dove le ferie possono essere imposte dal datore di lavoro anche in costanza di servizio, nelle istituzioni scolastiche le ferie devono essere fruite obbligatoriamente durante i periodi di sospensione delle lezioni (si veda l’articolo 1, comma 54, della legge 22/2012). Conseguentemente, l’amministrazione non può utilizzare tale istituto nei periodi in cui le lezioni non sono sospese. Per quanto riguarda la sospensione cautelare per profilassi, invece, l’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 171/2011, la prevede solo in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Ma solo quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità. Dunque, la sospensione cautelare può essere adottata solo nei confronti dei lavoratori fragili nelle more dell’accertamento sanitario da parte del medico competente.


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