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Concorsi pubblici: le condizioni da rispettare per le Amministrazioni
Il Ministero per la PA sta lavorando per ridurre i tempi e implementare i meccanismi selettivi

Sono tanti i vincoli imposti alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento e l’organizzazione delle prove concorsuali, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di prevenzione dal contagio. Un recente articolo de Il Sole 24 Ore ha sondato efficacia e ripercussioni delle disposizioni adottate.

La riduzione delle tempistiche

Anzitutto, appare inevitabile un allungamento dei termini di conclusione dei concorsi. Infatti, solo gli Enti che hanno in uso una piattaforma digitale per gestire tutti gli obblighi documentali potranno usufruire di una riduzione dei tempi: è infatti diminuito a 15 giorni, rispetto ai 30 ordinari, il periodo che deve intercorrere tra la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e il termine finale entro cui presentare le domande. Ciò sta “spingendo il Ministro per la Pubblica Amministrazioni a progettare interventi di snellimento e semplificazione delle procedure concorsuali per le assunzioni da parte degli Enti pubblici.” Si mira a ridurre la durata delle procedure e a ottenere meccanismi selettivi più adeguati rispetto alla necessità di incaricare soggetti pronti a essere inseriti nel contesto lavorativo, dotati delle competenze imprescindibili.” Un altro dossier presente sulla scrivania di Palazzo Vidoni è la diminuzione dei “contenziosi che molto frequentemente si determinano nel corso delle procedure concorsuali, determinando ulteriori ritardi.”

Le procedure preselettive in presenza

La riduzione dei giorni a disposizione per la presentazione delle domande è stata sancita, per i Comuni attrezzati digitalmente, dall’articolo 247 del d.l. n. 34/2020. Tuttavia, “sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 8, comma 1, del d.l. n. 5/2012, già da tempo le domande per la partecipazione ai concorsi pubblici dovrebbero essere presentate esclusivamente attraverso modalità telematiche“. Molte PA purtroppo rimangono ancora sorde a tale richiesta del legislatore, nonostante soltanto “la gestione in modalità interamente telematica consente una significativa semplificazione delle procedure per le Amministrazioni.” Le procedure preselettive in presenza, invece, sono state vietate in via tassativa già dallo scorso 3 marzo, e ciò incide chiaramente sul normale svolgimento di diversi concorsi. È infatti ancora vigente in materia la nota del 3 febbraio della Funzione pubblica: è imposto un limite di massimo 30 “candidati che possono essere presenti contemporaneamente in una stessa aula per gli esami scritti, pratici e/o orali, oltre al rispetto di numerose altre prescrizioni.” Tale limitazione incide però soltanto sui soggetti che hanno presentato la domanda, non su coloro che si prevede partecipino effettivamente. Per quanto concerne infine le prove orali svolte in presenza, dev’essere compiuta “una stima di coloro che possono partecipare come pubblico, visto che durante gli esami occorre consentirne la pubblicità”. Ai concorrenti è inoltre richiesta la presentazione di un tampone negativo negli ultimi 2 giorni e l’assenza di febbre, “mentre le PA devono darsi uno specifico piano integrato per la gestione nella massima sicurezza di tutte le procedure concorsuali.”


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