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Determinazione dell'indennità di funzione spettante al sindaco di un Comune nato da una fusione
Parere del Ministero dell'Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) del 18 Marzo 2021

Le indennità di funzione devono essere rapportate ad una popolazione intesa in senso dinamico come rappresentata dai dati di più recente acquisizione, ovvero la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente così come accertata dall’ISTAT, e non al dato statico espresso dal censimento. Ciò è quanto ha stabilito il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con il parere del 18 marzo 2021.

La disciplina

Il quesito rivolto al Dipartimento concerne la determinazione dell’indennità di funzione dovuta al Sindaco di un Comune istituito, a partire dal 1° gennaio 2018, a seguito della fusione tra tre diversi enti. Secondo la disciplina vigente, al sindaco spetta un’indennità la cui misura è indicata, in base alla classe demografica di appartenenza dell’ente amministrato, dal decreto del Ministro dell’Interno n. 119/2000, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, secondo quanto stabilito dall’articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000. È richiesta in particolare la corretta individuazione della classe demografica di appartenenza del Comune, considerato che per gli enti di nuova istituzione, a norma dell’articolo 156 del citato decreto 267, rileva il dato dell’ultima popolazione disponibile anziché quello della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello in corso.

La soluzione

Il Dipartimento prende anzitutto in esame la previsione del TUEL che determina una disciplina normativa differenziata per classi demografiche, il cui criterio statistico di riferimento è dettato dal richiamato articolo 156: Il comma 1 individua le classi demografiche di riferimento, mentre il comma 2 stabilisce che “le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura […] che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Province ed i Comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica ovvero secondo i dati dell’Uncem per le Comunità montane. Per le Comunità montane e i Comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile”. Per quanto concerne la determinazione dell’indennità, il Dipartimento richiama la deliberazione n. 7/2020 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, secondo cui è opportuno rapportare le indennità alla grandezza della popolazione come rappresentata dai censimenti più recenti. Tale parametro dinamico risponde al criterio indicato dal comma 8, lettera b) dell’articolo 82 del T.U.E.L. per la fissazione della misura delle indennità da parte del decreto ministeriale. Il Dipartimento ha dunque rivolto tali considerazioni alla fattispecie in esame: posto che l’ente è stato istituito nel 2018 a seguito di una fusione tra Comuni, la determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali andrà effettuata prendendo come popolazione di riferimento, ai fini dell’individuazione della classe demografica di appartenenza, quella residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. Infatti, l’eccezione indicata dall’articolo 156 per gli enti di nuova istituzione è applicabile solo laddove non vi sia un penultimo anno di riferimento per il calcolo della popolazione residente, circostanza non verificatasi nel caso concreto.

>> IL PARERE 18 MARZO 2021 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI.


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