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Regole di finanza pubblica: l’esito delle verifiche sul rispetto degli equilibri di bilancio per gli Enti territoriali
La Ragioneria generale dello Stato (Ministero dell'Economia) ha diffuso la circolare del 15 marzo 2021, n. 8, in relazione a quanto previsto dagli art. 9 e 10 della legge n. 243/2012

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (RGS) ha emanato la circolare del 15 marzo, n. 8, in materia di regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali. Tale comunicazione fa seguito a quella del 9 marzo 2020, n. 5, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha fornito una serie di chiarimenti circa l’applicazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243/2012, divenuti necessari in seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018 e alla delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

La circolare precisa che il saldo non negativo previsto dall’articolo 9 della legge n. 243 deve essere conseguito dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. I singoli Enti sono inoltre tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L’ottemperanza al citato articolo 9 è verificata ex ante dal Ministero; nel caso di mancato rispetto a livello di comparto, gli Enti interessati devono rivedere le previsioni di bilancio degli Enti del territorio. Qualora la violazione avvenga ex post, gli Enti della Regione devono adottare misure idonee a consentire il rientro nel triennio successivo. Per quanto concerne l’indebitamento degli Enti, l’articolo 10 prevede che le relative operazioni debbano osservare il saldo di cui all’articolo 9. Al riguardo, la Ragioneria, al fine di verificare la sostenibilità del debito, ha consolidato i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli enti territoriali e ha esaminato i dati dei rendiconti 2019 trasmessi alla BDAP non riscontrando alcuna violazione della norma. Alla luce di tali considerazioni, la Ragioneria ha giudicato legittime le operazioni di indebitamento alla luce del presupposto richiesto dall’articolo 10.

>> LA CIRCOLARE RGS DEL 15 MARZO 2021, n. 8.


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