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Incarichi dirigenziali esterni: Cassazione e TAR sulla previa verifica di professionalità interne
Secondo la Corte di Cassazione la mancata previa verifica non configura causa di nullità del contratto eventualmente stipulato

di VINCENZO GIANNOTTI

L’Ente locale che ha intenzione di coprire un posto dirigenziale vacante in dotazione organica, ex art.110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, deve procedere prioritariamente, mediante indizione di interpello interno, ad accertare che la professionalità richiesta non possa essere soddisfatta da personale interno di ruolo, non solo appartenente ai medesimi ruoli dirigenziali, ma anche tra i funzionari di categoria D che possiedono i requisiti richiesti per l’accesso alla dirigenza (TAR del Lazio, Sezione II, sentenza n. 2479 del 1° marzo 2021). La mancata previa verifica delle professionalità interne non è, tuttavia, causa di nullità del contratto eventualmente stipulato (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 6308 del 8 marzo 2021).

La sentenza del TAR
Il Tribunale amministrativo laziale ha ritenuto fondato il ricorso, di un dipendente di ruolo di cat. D, in possesso dei requisiti previsti per l’carico dirigenziale esterno, per non aver l’ente locale attivato in via prioritaria un avviso di interpello interno atto a verificare se, tra i dipendenti di ruolo, vi fossero professionalità equivalenti a quelle richieste per il dirigente a contratto esterno. Infatti, le disposizioni degli incarichi dirigenziali, contenute nell’art.110 del TUEL, debbono essere integrate con quelle del Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001). Quest’ultimo prevede, all’art.19, che l’ente debba obbligatoriamente procedere in via preventiva a rendere conoscibili i posti vacanti ed attivare un avviso interno, indicante i criteri e le professionalità richieste per il conferimento dell’incarico dirigenziale a termine. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare come, il ricorso a professionalità esterne, deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale (tra le tante Cons. Stato, V, 17 luglio 2020, n. 4600). In altri termini, la ratio della norma è quella di ridurre le spese dell’Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

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