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Il diritto di accesso del consigliere comunale all'elenco dei beneficiari dei buoni alimentari
Gli importanti principi fissati dal Consiglio di Stato attraverso una recentissima sentenza

di AMEDEO SCARSELLA

Con la sentenza n. 2089 del 11 marzo 2021 il Consiglio di Stato (Sez. V) esamina i limiti del potere di accesso dei consiglieri comunali all’elenco dei beneficiari dei buoni alimentari, fissando principi molto rilevanti in materia.
In particolare, viene respinto il ricorso del consigliere avverso il parziale accesso consentito dal Comune, che aveva fornito le informazioni richieste, ad eccezione dei nominativi dei beneficiari dei buoni alimentari, omessi per ragioni di tutela della riservatezza, in quanto il diritto di accesso del consigliere comunale non costituisce un diritto “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Il diritto di accesso del consigliere comunale non ha un’illimitata espansione ma di fronte ad altri diritti della persona è necessario effettuare “un ragionevole bilanciamento” di tutti i diritti coinvolti. Alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali di pari rango non si sottrae l’accesso del consigliere comunale.

Il fatto
Con apposita istanza un consigliere comunale aveva chiesto di accedere all’elenco dei nuclei familiari a cui sono stati concessi i buoni spesa per l’emergenza Coronavirus. In riscontro alla richiesta il comune aveva fornito i seguenti dati: l’importo del contributo stanziato dalla Protezione civile e dalla Regione a favore dell’Ente locale; il numero dei beneficiari ammessi e delle istanze ancora in esame; e l’ammontare complessivo erogato. Alla nota di riscontro dell’istanza di accesso era inoltre allegato un elenco delle domande, recante l’indicazione della data di ricezione e del numero di protocollo assegnato, della composizione del nucleo familiare del richiedente, del reddito mensile dichiarato, di eventuali altre indennità già percepite (tra cui, con separata menzione, il reddito di cittadinanza), dell’esito dell’istanza e dell’importo erogato.
Il consigliere comunale proponeva ricorso al TAR della Basilicata che, con sentenza n. 574/2020, lo accoglieva sul rilievo che il consigliere comunale è titolare ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUEL di “un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all’espletamento delle proprie funzioni”, al quale non sono opponibili “limitazioni connesse all’esigenza di assicurare la riservatezza dei dati e il diritto alla privacy dei terzi”; per la sentenza del giudice di primo grado questa esigenza è tutelata dalla sottoposizione del consigliere “al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”, ad opera dell’ultimo inciso del citato art. 43, comma 2, del TUEL.
Il Comune proponeva ricorso avverso la citata sentenza al Consiglio di Stato, che ha riconosciuto con la sentenza in commento la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale.

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