MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Dirigenti locali, recesso più facile
Il nuovo CCNL dirigenza Funzioni Locali disapplica l'articolo 3 del precedente Contratto, confermando il principio di responsabilità dirigenziale

di FRANCESCO CERISANO (da ItaliaOggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Più facile il recesso per responsabilità dirigenziale negli Enti locali. Il nuovo contratto per il triennio 2016-2018, siglato in via definitiva il 17 dicembre 2020, dopo una decina di anni di blocco della contrattazione, ha recepito (art.49) l’Atto di indirizzo per il quale occorreva rivedere la disciplina del recesso per responsabilità dirigenziale, al fine di rendere tale fattispecie «più semplice e praticabile». Il nuovo CCNL disapplica l’articolo 3 del precedente Contratto (del 22.2.2010) confermando il principio di responsabilità dirigenziale contenuto nell’articolo 21 del dlgs n. 165/2001 e stabilendo che la responsabilità particolarmente grave del dirigente, accertata secondo le procedure adottate da ciascun ente, costituisca giusta causa di recesso. È uno dei tanti chiarimenti contenuti nel quaderno operativo messo a punto dall’ANCI per spiegare le novità del nuovo contratto che interessa oltre 10 mila professionisti tra dirigenti locali e segretari comunali e provinciali.

La nuova procedura è la seguente: prima di formalizzare il recesso, l’ente contesta per iscritto l’addebito convocando l’interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l’ente, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio». (art. 49 Ccnl, 2 comma). Altra novità del contratto (art.31) riguarda la clausola di salvaguardia (possibilità di mantenere l’indennità di posizione maggiore) che per i dirigenti degli enti locali prevede un trattamento diverso rispetti ai dirigenti delle amministrazioni centrali. Negli enti locali infatti la clausola di salvaguardia può essere utilizzata solo in caso di revoca di incarico dirigenziale per motivi di riorganizzazione (e in assenza di valutazione negativa) ma non quando gli incarichi sono scaduti e quindi vi può essere un normale avvicendamento o una scelta dell’amministrazione. Nelle amministrazioni centrali invece la clausola di salvaguardia si applica anche a scadenza di incarico.


www.lagazzettadeglientilocali.it