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Incompatibilità di un consigliere comunale
Il parere del Servizio Consulenza per la Regione Friuli Venezia Giulia, 2 marzo 2021, n. 5255

Assume ampio rilievo il parere del Servizio Consulenza per la Regione Friuli Venezia Giulia, datato 2 marzo 2021, n. 5255 in tema di incompatibilità di un consigliere comunale (ex art. 63, co. 1, num. 2, TUEL) con specifico riferimento alla deroga per coloro che hanno parte in cooperative, regolarmente iscritte nei registri pubblici.
Come si può leggere in sede di abstract/massima in apertura di parere “non si applica la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, co. 1, num. 2) TUEL, secondo la quale non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che, come amministratore, “ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune”, a coloro che hanno parte in cooperative o in consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici, stante la deroga in tal senso disposta dal comma 2 del medesimo articolo”.

>> CONSULTA IL PARERE INTEGRALE DEL SERVIZIO CONSULENZA FVG.


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