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Le ASD possono utilizzare il Superbonus 110% per interventi relativi agli impianti sportivi comunali
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 114 del 2021 ha ribadito la necessità di un titolo idoneo e del consenso del Comune proprietario

Un’associazione sportiva dilettantistica ha rivolto un quesito all’Agenzia delle Entrate domandando se la Convenzione stipulata con il Comune, per la gestione del locale Palazzetto dello sport, rappresenti un titolo idoneo per accedere al Superbonus previsto dall’articolo 119, comma 9 del decreto Rilancio. L’intenzione dell’ASD istante era avvalersi della detrazione fiscale, spettante in misura pari al 110%, in relazione agli interventi da realizzare negli spogliatoi dell’immobile.

L’Agenzia ha risolto la questione con la risposta a interpello n. 114 del 2021; ha anzitutto ripercorso la disciplina vigente in materia di Superbonus, facendo riferimento in particolare al comma 9, lettera a) del citato articolo 119, secondo cui l’agevolazione è riconosciuta anche alle “associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro … limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”. Inoltre, come chiarito in precedenza con la circolare n. 24/E del 2020 ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi, da parte dei proprietari o dei detentori dell’immobile, in virtù in un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Ciò premesso, l’Agenzia ha giudicato la citata Convenzione valida ai fini dell’accesso al Superbonus, in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune garantisce all’associazione la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo prima del sostenimento delle spese relative agli interventi in esame. È d’altra parte necessario, specifica l’Agenzia, il previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori.

>> LA RISPOSTA A INTERPELLO N. 114/2021 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.


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