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Il dipendente pubblico malato deve comunicare che esce per cure
Pubblico impiego: il dipendente che si trova in malattia può effettuare le terapie prescritte, durante l'orario di reperibilità, previa richiesta, documentata, da presentare all'amministrazione di appartenenza

a cura di Aldo Ciccarella (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Un lavoratore del settore pubblico era in malattia. Il medico non ha trovato questo soggetto a domicilio nella fascia oraria prevista per le visite fiscali (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18), in quanto si era dovuto recare all’esterno per eseguire cure. È stato quindi invitato per il giorno successivo a visita medica di controllo ambulatoriale alll’Inps, con documentazione della patologia al seguito e giustificazione di assenza. Il medico legale ha affermato che le terapie devono essere effettuate al di fuori delle fasce orarie normate. Ma di fatto le sedute vengono svolte secondo modalità interne degli enti preposti, e spesso nelle fasce orarie in questione. Inoltre il sanitario ha affermato che qualora fosse stato nuovamente assente dal proprio domicilio per eseguire terapie, il lavoratore sarebbe potuto incorrere nel licenziamento. Le terapie devono essere necessariamente effettuate al di fuori delle fasce orarie di reperibilità? Anche quando ciò dovesse essere impossibile? B.M. – TORINO

In linea generale, si ritiene che il dipendente pubblico che si trovi in malattia possa effettuare le terapie prescritte, durante l’orario di reperibilità, previa richiesta, documentata, da presentare all’amministrazione di appartenenza, indicando il giorno e l’orario durante il quale sarà assente dalla propria abitazione. Infatti, l’articolo 21, comma 13, del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) normativo 1994-1997 ed economico 1994-1995 ha stabilito che, «qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione». Quindi, il dipendente pubblico in malattia si può assentare dal domicilio per sottoporsi a terapie, durante l’orario previsto dalle fasce di reperibilità, ma deve dare preventiva comunicazione alla propria amministrazione, che, per valutare i “giustificati motivi”, può domandare la documentazione a supporto dell’assenza dal domicilio.


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