MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Legge di Bilancio 2021: le norme di interesse per il personale degli Enti locali
Via libera definitivo del Senato al testo della Manovra 2021 definito dalla Camera lo scorso 27 dicembre. TABELLE DI SINTESI

di VINCENZO GIANNOTTI

La Legge di Bilancio 2021, approvata lo scorso 30 dicembre in via definitiva dal Senato (nel testo definito dalla Camera il 27 dicembre), prevede alcuni interventi riguardanti il personale degli Enti locali, nella seguente tabella si evidenziano il comma e il riferimento, oltre ad sintetico commento.

Comma Riferimento Testo Nota
Comma 69 Assunzioni da eco-bonus Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Anche a seguito delle modifiche apportate sugli incentivi per gli interventi edilizi riferiti all’eco-bonus dalla medesima legge di bilancio 2021, gli enti locali sono autorizzati all’assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale, per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai maggiori adempimenti. E’ possibile utilizzare il citato personale anche in forma associata.
Comma 70 Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibilia legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Agli oneri, derivanti dalle assunzioni previste nel comma precedente, è previsto che i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nonché di quelle assegnate mediante riparto da effettuarsi, con DPCM (entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge) di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 10 milioni per il 2021. La spesa non incide sui limiti della media della spesa del personale 2011-2013 e per i comuni inferiori a 1.000 abitanti della spesa del 2008.
Comma 183 Assunzioni personale politiche di coesione territoriale Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l’assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180:a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami.

Nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) i Comuni e le Città Metropolitane destinatarie delle risorse, sono autorizzati  ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, attraverso l’espletamento di procedure concorsuali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell’ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione. Sono previsti percorsi per facilitare le assunzioni di personale già operante per le medesime finalità, riservando il 50% a quelli che abbiano maturato almeno due anni di servizio presso la medesima amministrazione, con valorizzazione anche del punteggio dei titoli.
Comma 292 Stabilizzazione LSU Nell’anno 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) assunzione secondo le modalità previste dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del presente comma;

c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d) del presente comma;

d) assunzione secondo le modalità previste dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c) del presente comma.

La normativa introdotta prevede che le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie, per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:·         in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (art.4, c.6, d.l. 101/2013);

·         ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (art.20, commi 1 e 2, d.lgs. 75/2017);

·         espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione;

Comma 293 Stabilizzazione LSU Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 292 del presente articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall’esterno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nella quota di accesso dall’esterno
Comma 295 All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 162, le parole : «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021»;

b) al comma 495, le parole: «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2021».

Viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità di stipulare convenzioni da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le Regioni in riferimento alle situazioni di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.Viene, altresì, prorogata al 31 marzo 2021 la possibilità di stabilizzare – in deroga ai vincoli assunzionali – lavoratori socialmente utili nonché lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
Comma 797 Finanziamento e Assunzioni assistenti sociali Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali viene riconosciuto, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:·         un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno in numero eccedente il rapporto uno a 6.500 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 5.000;

·         un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni, che ne fanno parte in termini equivalenti a tempo pieno in un numero eccedente il rapporto uno a 5.000 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 4.000.

Comma 798 Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito o direttamente dall’ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell’impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

Ai fini della richiesta del contributo, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, dovrà inviare annualmente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno in corso:a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito ed eventualmente direttamente dall’ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell’impiego dei suddetti assistenti sociali per aree di attività.

Comma 799 Finanziamento e Assunzioni assistenti sociali Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate « somme prenotate », e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798. In sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
Comma 800 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali. Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità per l’attribuzione del contributo agli ambiti territoriali e alla successiva suddivisione tra comuni, anche nei confronti di enti in dissesto o in piano di riequilibrio finanziario.
Comma 801 Finanziamento e Assunzioni assistenti sociali Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Si stabilisce il principio di deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale, in relazione alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato da parte dei comuni, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Le assunzioni a tempo determinato derogano ai limiti fissati di non superamento della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art.9, comma 28, d.l. 78/2010).
Comma 802 Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La norma prevede la possibilità di accedere a procedure concorsuali riservate, anche su basi regionali, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, che i Comuni possono bandire fino al 31 dicembre 2023 nei confronti del personale con qualifica di assistente sociale. I requisiti che devono essere posseduti sono i medesimi previsti dall’art.20, c.2, d.lgs. 75/2017 (essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso ed aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto, presso la amministrazione che bandisce il concorso).
Comma 870 Welfare integrativo In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. La norma prevede un reimpiego delle risorse destinate nell’anno 2020 a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Pubbliche amministrazioni e non utilizzate in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio per finanziare, nel 2021, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo. Spetta all’Organo di revisione la certificazione delle risorse non utilizzate nell’esercizio 2020. Spetta, invece, alla contrattazione integrativa la definizione della destinazione delle risorse, fermo restando che le citate risorse sono considerate in deroga ai limiti imposti dall’art.23, comma 21, del d.lgs. 75/2017.
Comma 953 Stabilizzazione personale del cratere Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell’amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Nei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dalla normativa sulla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato presso gli enti indicati ai commi 3 e seguenti dell’articolo 57 del D.L. 104/2020, prevede fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato se in possesso di determinati requisiti. In particolare, si richiede il possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislative 25 maggio 2017, n. 75 (norme per il superamento del precariato) e maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni.
Comma 993 Personale della Polizia Locale Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Per il solo anno 2021, per il personale della polizia locale si prevede di non computare, ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all’articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 (spesa complessiva del personale a tempo determinato dell’anno 2009), le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all’anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Unioni dei comuni, fermo restando l’equilibrio di bilancio.
Comma 994 All’articolo 115, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ». Viene estesa all’anno 2021 l’esclusione delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale, “direttamente impegnato” per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

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