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Il superamento dell’istituto dell’esonero dal servizio previsto dalla normativa emergenziale (Coronavirus)
Il recente parere del Dipartimento della Funzione pubblica

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha rilasciato un parere riguardante i provvedimenti di esenzione dal servizio emessi dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, in applicazione dell’articolo 87, comma 3, del decreto legge n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”). Oggetto del chiarimento sarebbero gli effetti della nuova disciplina ex articolo 263 decreto legge n. 34/2020 come convertito dalla legge n.77/2020, sulla scadenza di detti provvedimenti, fissata originariamente al 31 luglio 2020.

La ratio dell’articolo 87 del Decreto “Cura Italia”

È anzitutto necessario specificare che la questione interpretativa non coinvolge i dipendenti pubblici le cui mansioni non sono attuabili in modalità agile: a riguardo la circolare n. 3 del 2020 del Ministero per la PA non dà adito a dubbi. Un’altra circolare, la n. 2 del 1° aprile 2020, approfondisce la ratio dietro al formulazione dell’art. 87: “La norma del citato decreto rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale il legislatore, in un’ottica di sistema, ha inteso regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno degli uffici pubblici e costituisce la cornice nella quale devono essere iscritte le ulteriori disposizioni che – all’interno del citato decreto – affrontano istituti applicabili al personale pubblico”. Dunque appare evidente il carattere emergenziale della misura, oltre che residuale rispetto alle ulteriori fattispecie disciplinate all’interno del medesimo articolo.

La nuova disciplina

Diverso lo spettro d’azione del decreto n. 34/2020, detto “Rilancio”: obiettivo delle disposizioni è organizzare con efficacia la prestazione del servizio dei dipendenti pubblici, mediante il ricorso programmato al lavoro agile, la flessibilità degli orari di lavoro e l’introduzione dell’interlocuzione programmata, in presenza o in modalità telematica. Non sorprende, quindi, che il legislatore abbia disposto la deroga del citato comma 3, superando di fatto la previsione dell’esenzione dal servizio, in un’ottica di graduale ritorno alla normalità anche per gli uffici pubblici. Alla luce di ciò, appare evidente che non sussistono i presupposti per protrarre la durata dei provvedimenti di esenzione dal servizio oltre la data di entrata in vigore delle previsioni introdotte con le modifiche apportate all’art. 263 del decreto legge n. 34/2020 dalla citata legge di conversione.

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