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Dai Comuni ulteriori riduzioni TARI
Gli Enti locali possono avvalersi della loro potestà regolamentare causa emergenza Coronavirus

di GIUSEPPE DEBENEDETTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

I Comuni potevano intervenire avvalendosi della propria potestà regolamentare prevedendo ulteriori riduzioni TARI da Covid-19, in aggiunta alle prescrizioni della delibera Arera 158/2020. Inoltre è possibile utilizzare il “fondone” di cui all’articolo 106 del Dl 34/20 per coprire le perdite di gettito Tari connesse all’emergenza Covid-19. Sono due importanti chiarimenti forniti ieri dal Governo in risposta ad una question time in Commissione Finanze della Camera.

Le questioni sottoposte all’esecutivo riguardano la redazione del piano finanziario Tari, che quest’anno deve fare i conti con la nuova metodologia Arera di cui alla delibera 443/19, nonché della delibera 158/20 con la quale sono state introdotte specifiche agevolazioni per le attività economiche soggette a sospensione, oltre a misure di tutela per le utenze domestiche disagiate.L’articolo 107 comma 5 del Dl 34/2020, che ha consentito quest’anno ai comuni di confermare le stesse tariffe Tari del 2019, prevede un meccanismo di conguagli tra costi risultanti dal Pef 2020 e costi determinati per l’anno 2019, che andrebbero spalmati in tre anni a partire dal 2021. Questo sistema per gli interroganti obbligherebbe all’esborso di un servizio maggiorato quest’anno, trascurando così il periodo di emergenza in corso.

Sulla questione il rappresentante del Governo evidenzia che le agevolazioni previste dall’Arera con la delibera 158/20 non impedivano ai Comuni di intervenire con ulteriori riduzioni ed esenzioni, assicurando però la relativa copertura attraverso il ricorso ad altri fondi di bilancio e quindi fuori dal piano finanziario. Viene anche ricordata la possibilità di coprire le misure di tutela di cui alla delibera n. 158/2020 attraverso il ricorso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), usando lo strumento dell’anticipazione da restituire entro tre anni. Pertanto, l’applicazione delle misure previste dall’Arera potrebbe determinare la necessità di ripartire sulla platea dei contribuenti il minor gettito connesso alla riduzione della parte variabile.


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