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Art-bonus solo sul pubblico
I chiarimenti del fisco: requisiti stringenti sulla natura dell'ente beneficiario

di ELISA DEL PUP (da Italia Oggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Niente Art-bonus all’ente il cui consiglio di amministrazione è nominato da Comune, Regione e provveditorato agli studi, i quali non lo rendono un «bene culturale pubblico». Beneficio ammesso, invece per il restauro di un palazzo demaniale sottoposto a tutela e vincolo. Così come per la fondazione che ha natura pubblicistica. È quanto emerge dalle risposte a interpello n. 451, 452 e 453 dell’Agenzia delle Entrate. Materia comune è il c.d. Art-bonus istituito dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, che ha istituito un credito d’imposta nella misura del 60% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, così come per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. La prima istanza di interpello riguarda un’associazione priva di personalità giuridica che intende raccogliere fondi da destinare al recupero strutturale e artistico di una chiesa di proprietà di un ente di diritto privato sottoposto al controllo pubblico, iscritto presso il registro regionale delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni, il cui consiglio di amministrazione è composto da membri scelti da comune, regione e provveditorato agli studi. L’associazione chiede di conoscere se i finanziamenti eventualmente reperibili da privati ed imprese per l’intervento sotto forma di erogazioni liberali effettuate da mecenati possano beneficiare dell’agevolazione. In questo caso, l’Agenzia ha acquisito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), secondo cui «l’intervento di restauro della chiesa non può beneficiare dell’agevolazione Art-bonus, atteso che la circostanza, richiamata dall’associazione, della nomina di tre componenti del consiglio di amministrazione da parte di comune, regione e provveditorato agli studi non appare sufficiente a caratterizzare il bene di proprietà quale bene culturale pubblico». Con riferimento al requisito dell’appartenenza pubblica di istituti e luoghi di cultura, l’Agenzia ha quindi richiamato la risoluzione n. 136/E del 2017, che ha chiarito come lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo stato, alle regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni (costituzione per iniziativa di soggetti pubblici, finanziamento con risorse pubbliche, gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica ecc).

Contrario invece il parere del Mibact nella risposta a interpello n. 452, secondo cui «le erogazioni liberali in denaro possono essere ammesse al beneficio fiscale dell’Art-bonus, in quanto destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e conferite a un soggetto che può essere considerato affidatario del bene». In questo caso, un’associazione culturale senza scopo di lucro chiedeva l’applicabilità dell’agevolazione per il finanziamento del progetto di restauro del cortile di un palazzo di proprietà demaniale, in concessione all’amministrazione della Difesa, che riveste «notevole interesse storico-artistico» oltre che essere sottoposto a tutela e vincolo ai sensi del dlgs n. 42 del 2004. Parere positivo del Dicastero, dunque, che aggiunge come «possano essere considerati soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale i singoli mecenati per le somme donate e non la medesima associazione», la quale dovrà, però, fornire all’amministrazione finanziaria, a consuntivo, la documentazione attestante gli importi effettivamente corrisposti ai soggetti incaricati dei lavori di restauro, in modo da verificarne la corrispondenza con le somme ricevute in donazione e in parte poste a carico dello stato attraverso la detrazione. Beneficio ammesso anche nel caso in cui una fondazione iscritta nel registro regionale delle imprese giuridiche utilizzi come sede museale, espositiva e di residenza artistica, un immobile di pregio storico e artistico sottoposto a vincolo diretto di tutela monumentale. Ciò perché, secondo il Dicastero, «quella istaurata tra la fondazione e la regione si configura quale forma di collaborazione pubblico-privata non profittevole [con una] significativa partecipazione pubblica al patrimonio e alla governance della fondazione, le cui attività sono altresì incluse nella programmazione strategica regionale dei settori della cultura e dei beni culturali». In questo caso, la fondazione, pur non essendo sottoposta al controllo analogo di una pubblica amministrazione, è soggetta, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza e il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (risposta n. 453).


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