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Figlio in quarantena, genitori in smart working
I chiarimenti nella circolare INPS del 2 ottobre 2020, n. 116

di DANIELE CIRIOLI (da Italia Oggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il genitore ha diritto allo smart working non solo se il figlio finisce in quarantena per contagio a scuola, ma anche se il contagio sia avvenuto in palestra, piscina, al corso di musica o inglese. Lo stabilisce la bozza di ddl di conversione del dl Agosto, all’esame dell’aula ieri al Senato, modificando la misura già vigente del dl n. 111/2020 (su cui l’INPS detta istruzioni con la circolare n. 116/2020). Inoltre, solo per il contagio scolastico, nei casi in cui non sia possibile il lavoro agile, il genitore può fruire di un congedo retribuito al 50%. Le misure spettano solo ai lavoratori dipendenti per la quarantena dei figli minori di 14 anni. Tra le altre novità, esclusa la responsabilità a carico dei medici di famiglia per le certificazioni dei lavoratori fragili.

Lo smart working
La prima misura riconosce il diritto al genitore di svolgere l’attività di lavoro in modalità agile per tutto o una parte del periodo di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni. Spetta esclusivamente ai genitori titolari di rapporto di lavoro subordinato, mentre ne sono esclusi i lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla gestione separata (così l’Inps nella circolare n. 116/2020). Rispetto alla versione in vigore, che riconosce il diritto al lavoro agile solamente nei casi di contagi avvenuti all’interno di plessi scolastici, la nuova tutela comprende anche i casi di contagi verificatisi nello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in centri sportivi, palestre, piscine, circoli sportivi, pubblici e privati, nonché dentro strutture regolarmente frequentate per lezioni musicali e linguistiche.

Il congedo
La seconda misura riconosce il diritto al genitore a un congedo, per tutto o una parte soltanto del periodo di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni, per contagi avvenuti a scuola. Anche in tal caso, la misura spetta esclusivamente ai titolari di un rapporto di lavoro subordinato, soltanto se l’attività non può essere svolta in modalità agile (prima misura) e, comunque, in alternativa a tale facoltà, e a uno solo dei genitori se entrambi dipendenti. Per il periodo di congedo spetta un’indennità pari al 50% della normale retribuzione e la copertura con contributi figurativi. Nei giorni in cui un genitore fruisce di una delle nuove misure (smart working o congedo) o svolge ad altro titolo attività di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività, l’altro genitore non può chiedere alcuna delle nuove misure, che sono operative fino al 31 dicembre nel limite di spesa di euro 50 mln di euro.

Lavoratori fragili
Fino al 15 ottobre per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con certificazione attestante una condizione di rischio da immunodepressione o patologie oncologiche o di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori disabili gravi (ex legge n. 104/1992), il periodo di assenza è equiparato a ricovero ospedaliero ed è prescritto dall’autorità sanitaria, nonché dal medico di famiglia, al quale non è imputabile alcun tipo di responsabilità, neppure contabile, salvo che per fatto doloso. Inoltre, è previsto il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite a causa di queste assenze. Dal 16 ottobre al 31 dicembre gli stessi lavoratori fragili di norma svolgono la in modalità agile, anche attraverso adibizione a diversa mansione o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.


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