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Valutazione PA, più chance per gli incarichi
Nuovo elenco per gli organismi indipendenti di valutazione (Oiv): fino a 4 mandati per altrettanti organismi indipendenti sulle perfomance dei dipendenti pubblici

di MARIA TERESA NARDO e STEFANO POZZOLI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Per i professionisti che vogliono entrare negli organismi indipendenti di valutazione (Oiv) arrivano requisiti di integrità più stringenti, ma anche un maggior numero di incarichi. Il d.m. 6 agosto 2020 cambia le regole di partecipazione all’elenco nazionale Organismi indipendenti di valutazione (Oiv), condizione necessaria per essere ammessi alle procedure comparative di nomina degli Oiv, presso le pubbliche amministrazioni statali e negli altri enti (enti locali, regioni, aziende sanitarie) che abbiano deciso autonomamente di seguire i criteri di cui agli articoli 14 e 14 bis del d.lgs. 150/2009.
L’efficacia del decreto è immediata, ad esclusione dell’articolo 5, in materia di fasce professionali, che decorre dal dicembre 2020. Contemporaneamente vengono abrogate le precedenti regole (Dm 2 dicembre 2016).
Il tema interessa in particolare modo i dottori commercialisti, gli esperti contabili ed i revisori ed i consulenti del lavoro, visto che trai requisiti per l’iscrizione in elenco, primeggia il possesso di comprovata esperienza professionale «maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management».
Le principali novità riguardano i requisiti di integrità dei componenti (articolo 2) che si ampliano, prevedendo aspetti del codice antimafia e l’assenza di delitti contro la Pa, l’economia pubblica ovvero delitti in materia tributaria, la fede pubblica, il patrimonio, l’ambiente e l’ordine pubblico.
Inoltre, cambiano le procedure di iscrizione, rinnovo, cancellazione e gli obblighi di comunicazione all’elenco (articoli 3 e 4).

Le iscrizioni
La domanda di prima iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, invece quella di rinnovo deve essere effettuata, con le modalità indicate nel portale della funzione pubblica, nei trenta giorni precedenti la scadenza del triennio.
Occorre peraltro stare attenti, perché, in caso di mancata presentazione della domanda, non è possibile presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione. Chi è già iscritto al 31 agosto 2018 avrà però a disposizione 18 mesi in più rispetto ai 36 previsti dal regime ordinario per richiedere il rinnovo dell’iscrizione (per un totale di 54 mesi a decorrere dalla data di iscrizione). Gli iscritti nell’elenco a partire dal 1° settembre 2018 dovranno richiedere il rinnovo entro 36 mesi dalla data di iscrizione (articolo 10).
Con il rinnovo dell’iscrizione decorre nuovamente l’obbligo formativo di 40 crediti triennali in capo all’iscritto.
La cancellazione, a seguito di controlli ovvero di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, per assenza dei requisiti, viene ora comunicata, oltre che al diretto interessato, anche alle amministrazioni coinvolte, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Tra i motivi che comportano l’immediata cancellazione dall’elenco vi è l’accertamento della mancata segnalazione delle eventuali modifiche del proprio stato giuridico e delle condizioni soggettive che riguardano i requisiti di iscrizione, nonché degli incarichi ricoperti.

Gli incarichi
Cambia anche, novità molto gradita ai professionisti interessati, il numero massimo di incarichi consentito al singolo iscritto.
Oggi è possibile appartenere ad un massimo di quattro, e non più tre, Oiv. Inoltre, per i dipendenti pubblici si ammettono due incarichi e non più solo uno . Ancora, viene eliminato il limite relativo alla partecipazione ad un solo Oiv di amministrazioni con oltre mille dipendenti.

Le fasce
L’incarico di presidente o di Oiv monocratico può essere ora affidato a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti (anziché più di 250 come nel decreto precedente); ad iscritti nelle fasce 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille; agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.
Sempre per quanto riguarda le fasce professionali (articolo 5), si amplia e si rende più agevole la possibilità di iscrizione ai dirigenti pubblici. Alla prima fascia, infatti, si può accedere anche «con una esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque anni» nelle Pa, per la seconda fascia ai requisiti consueti si aggiunge l’esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni e per la terza fascia si prevede in alternativa «l’esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche».


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