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Visita fiscale, online il cambio di indirizzo
L'indirizzo di reperibilità per la visita medica di controllo (Vmc) può essere modificato online: l'INPS rilascia sul portale web il nuovo servizio per i lavoratori, pubblici e privati

di CARLA DE LELLIS (da Italia Oggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’indirizzo di reperibilità per la visita medica di controllo (Vmc) può essere modificato online. L’INPS, infatti, ha rilasciato sul portale web il nuovo servizio per i lavoratori, pubblici e privati. Lo comunica lo stesso Istituto nella circolare n. 106/2020.

Sportello Vmc online. Il nuovo canale di comunicazione, tra lavoratore e INPS, sostituisce le modalità finora in uso, cioè dell’email alla casella medico-legale della sede Inps di competenza o della comunicazione al Contact center, che restano valide solo nei casi d’indisponibilità del servizio telematico. Lavoratori privati. Ricade sui lavoratori l’onere di comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività, comunque prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere in sanzione, in caso d’impossibilità a eseguire la Vmc per indirizzo errato. Sanzione che consiste nella perdita del diritto all’indennità spettante per malattia. Lavoratori pubblici del Polo unico.

Per i lavoratori pubblici la normativa prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla PA di appartenenza la variazione dell’indirizzo di reperibilità. È la PA a essere poi tenuta a fornire il dato all’Inps per effettuare le Vmc, sia datoriali sia d’ufficio. Il nuovo servizio non va utilizzato, invece, per l’adempimento relativo alla comunicazione del solo allontanamento in via temporanea dal proprio domicilio per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari e altri giustificati motivi. In tale ipotesi, infatti, non c’è un cambio del domicilio di reperibilità, ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che resta, quindi, confermato. Datori di lavoro, privati e pubblici. In tutti i casi, il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo comunicato dal lavoratore: • in fase di richiesta di Vmc, se la comunicazione è stata fatta prima della richiesta di visita; • al momento della consultazione degli esiti, se il lavoratore ha comunicato la variazione e il datore di lavoro ha acconsentito (spuntando l’apposito campo). Il nuovo servizio, infine, non esonera il lavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base del contratto collettivo.


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