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Niente bonus facciate per il Comune che non ha redditi imponibili
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 397/2020 all’interpello proposto da un Comune

Mediante la risposta n. 397 del 23 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate contribuisce a fornire un nuovo chiarimento in tema di bonus facciate. Questa volta il dubbio è di un Comune che ha in programma di effettuare interventi di restauro sulla facciata esterna di un edificio di sua proprietà, adibito a sede istituzionale e di uffici. L’ente chiede:

Il Comune ritiene di poter beneficiare del bonus. L’Agenzia è di parere diverso e ne spiega il perché ripercorrendo le linee guida legislative e di prassi che fissano le regole applicative dell’agevolazione introdotta dal Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 219 a 223, legge n. 160/2019) che riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti situati nelle zone A o B secondo le previsioni del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968.

Nel dettaglio, i commi da 219 a 221 definiscono la misura della detrazione, il comma 222 stabilisce le modalità di fruizione della detrazione, mentre il comma 223 rinvia, per le modalità applicative e di controllo del beneficio, al regolamento attuativo previsto per gli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, TUIR).
Le istruzioni “pratiche” sull’argomento sono state fornite dall’Agenzia delle con la circolare n. 2/2020 (vedi articolo “Bonus facciate: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”).
L’agevolazione è stata prevista per restituire decoro ai centri abitati provvisti di determinate caratteristiche. Sotto il profilo oggettivo, i fabbricati oggetto del recupero, come già detto, devono essere situati nelle zone A e B previste dal d.m. n. 1444/7968 ovvero, rispettivamente, in zone di particolare valore storico, artistico o ambientale oppure totalmente o parzialmente edificate.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la norma lascia aperta una finestra molto ampia. Possono usufruire del beneficio tutti i contribuenti residenti e non residenti che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi agevolati a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari: la condizione è che, trattandosi di imposta lorda, i beneficiari possiedano redditi imponibili.
Ed è proprio quest’ultimo presupposto la chiave della risposta fornita dall’Agenzia. Il bonus, infatti, non spetta a chi non ha un reddito imponibile e, di conseguenza, anche all’istante in quanto ente pubblico territoriale esente dall’Ires.

Il Comune non può neanche optare, come consente l’articolo 121 d.l. n. 34/2020, alternativamente, per la trasformazione del credito d’imposta in uno sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta, o cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.


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