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Comuni al lavoro per le ricadute TARI delle nuove regole sui rifiuti
Eliminata la categoria degli assimilati, sostituita dai rifiuti urbani delle imprese. Si rischia di non concedere più alle aziende le riduzioni per quanto non conferito

di PASQUALE MIRTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

È evidente che gli effetti varieranno da realtà a realtà, e saranno maggiori nei Comuni a più alta concentrazione di imprese. L’operazione non si presenta agevole, però, perché le modifiche recate al testo unico ambientale devono essere raccordate con la disciplina TARI E quì le premesse non sono ottime, perché il Dlgs 116/20 interviene con una modifica all’articolo 238 che disciplina la Tia 2, sostituita però dalla Tari. La natura patrimoniale della Tia 2 è stata confermata recentemente dalle Sezioni unite 8631/2020, che hanno legittimato l’applicazione dell’Iva, ma si tratta di un prelievo che è oggi sostituito dalla Tari corrispettivo di cui al comma 668 della legge 47/2013. Comunque sia, la modifica recata alla Tia 2 consentirebbe alle imprese che producono rifiuti urbani di non conferirli al servizio pubblico, ma per un periodo minimo di cinque anni. In tal caso è previsto che l’impresa non sia tenuta alla corresponsione della quota di tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Al di là di questo intervento, che appare scoordinato, va comunque rilevato che il nuovo comma 2-bis dell’articolo 198 del Dlgs 152/06 detta una regola di carattere generale, applicabile anche alla Tari. Ovvero che «le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi». La norma fa riferimento ai “rifiuti urbani” delle utenze non domestiche. Tale categoria sostituisce i rifiuti assimilati. In altri termini è stata eliminata la categoria dei rifiuti assimilati, sostituita dalla categoria rifiuti urbani delle imprese: difatti è stata operata un’assimilazione per legge. L’assimilazione per legge garantisce un’uniformità applicativa a livello nazionale, anche se i rifiuti assimilati ex lege (quelli dell’allegato L-quater) non coincidono perfettamente con i rifiuti che erano assimilabili fino ad oggi, ovvero quelli di cui alla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984.
Se è positiva, anche per le imprese, una situazione più trasparente (non sarà più necessario verificare i singoli regolamenti comunali), altrettanto non può dirsi per alcune realtà non dotate degli impianti necessari alla gestione di rifiuti conferiti in gran quantità. D’altro canto, l’assimilazione anche per quantità, e non solo per qualità, serviva proprio a garantire la possibilità per il Comune o il Gestore di ricevere una quantità di rifiuti gestibile. Ora l’assimilazione è solo per qualità.

Come accennato, per le imprese la verifica degli effetti pratici non è agevole, e sicuramente manca ad oggi un tassello fondamentale, anche per evitare situazioni paradossali, ovvero l’aggiornamento della disciplina Tari. In particolare, il comma 649 della legge 147/13 prevede per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani una riduzione della quota variabile del tributo proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.
Come detto, la categoria rifiuti speciali non esiste più, e quindi si rischia di non poter più concedere le riduzioni alle imprese che avviano al riciclo i loro rifiuti urbani. Certo, è possibile sostenere una lettura “evolutiva”, ovvero considerare i rifiuti urbani delle imprese come se fossero gli ex rifiuti speciali assimilati, ma bisogna considerare che i rapporti tra fisco e contribuenti devono essere improntati a criteri di certezza e chiarezza, ed è quindi necessaria una modifica normativa, per evitare che qualcuno “revochi” le riduzioni in precedenza concesse. Senza considerare che ci sono Comuni che fino ad oggi magari non hanno assimilato nulla o non hanno assimilato rifiuti che oggi sono compresi nell’allegato L-quater. Insomma, dopo le modifiche al testo unico ambientale, occorre anche procedere all’aggiornamento della disciplina fiscale.


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