MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Smart working, 10 risposte chiave
Dal livello della retribuzione alle regole sugli straordinari: la bussola per superare i dubbi in materia. Cosa succederà il 16 ottobre se non sarà confermato lo stato di emergenza?

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Lavorerà da casa chi ha i figli in quarantena. Un genitore lavoratore potrà infatti attivare lo smart working per tutto, o in parte, il periodo di quarantena del figlio under 14 convivente, in seguito a contatto verificatosi nella scuola. Se non sarà possibile il lavoro agile, uno dei due genitori potrà scegliere il congedo straordinario retribuito al 50%. Per molti lavoratori (si stima che oggi siano 4 milioni quelli che per buona parte del loro tempo operano da remoto) è in atto un progressivo ribilanciamento, con molto parziali rientri in sede. Chi adesso non allenta le misure sono sicuramente grandi società, da Tim a Vodafone, da Eni a Enel, a Pirelli. C’è da capire cosa accadrà dopo il 15 ottobre, e la possibile fine dello stato emergenziale. Nell’emergenza lo smart working è stato utilizzato con modalità differenti rispetto alla legge 81/2017 che l’ha istituito. Per le aziende che vogliono proseguire il cammino secondo le regole ordinarie, ecco le risposte del Sole 24 Ore ai 10 dubbi più frequenti.
Durante l’emergenza lo smart working è stato utilizzato con modalità differenti rispetto alla legge 81/2017 che l’ha istituito. Per le aziende che vogliono proseguire il cammino secondo le regole ordinarie, forniamo le risposte ai dubbi più frequenti.

1 – Post emergenza
Cosa accade dopo il 15 ottobre?
Salvo un’ulteriore estensione delle regole emergenziali, dopo il 15 ottobre si applicherà di nuovo integralmente quanto disposto dalla legge 81/2017 che regola il lavoro agile. Dunque tornerà obbligatorio l’accordo individuale con il dipendente, la comunicazione in merito a salute e sicurezza sul lavoro non dovrebbe più essere fatta solo tramite email e dovrebbero cessare le modalità semplificate di comunicazione dello smart working al ministero del Lavoro.

2 – Le regole quadro
L’intesa aziendale è necessaria?
Non è obbligatorio siglare un accordo quadro a livello aziendale con i rappresentanti dei lavoratori, anche se questa pratica è diffusa. La legge prevede solo l’obbligo di accordo individuale.
Quindi si potrebbero sottoscrivere tante intese con differenze anche consistenti tra loro. Come alternativa all’accordo aziendale, può essere adottato un regolamento, in via unilaterale.

3 – Quando firmare
Si deve attendere il 16 ottobre?
A prescindere dal rinnovo o meno dello smart working “emergenziale” dopo il 15 ottobre, si possono già sottoscrivere degli accordi e adottare regolamenti, che avranno effetto dalla data scelta tra le parti (da subito o successivamente a tale data).
Può anche essere la possibilità di modificare le forme di svolgimento del lavoro agile o la sospensione integrale degli accordi in caso di ulteriore adozione di regole eccezionali da parte del Governo. In modo analogo, possono essere già ora modificati eventuali accordi esistenti.

4 – I contenuti
Quali caratteristiche sono obbligatorie?
In fase di modifica di un accordo preesistente o di sottoscrizione di uno nuovo nel post emergenza è importante superare i limiti del lavoro agile svolto in questo periodo, quando è stato – per necessità – svolto con forme poco coerenti con la legge del 2017. Sarà importante, soprattutto, ripristinare alternanza tra l’attività in sede o al di fuori della stessa; evitare vincoli di orario/reperibilità che non riproducano l’orario dell’ufficio; garantire il diritto alla disconnessione; valorizzare gli obiettivi più che il tempo e il luogo utilizzati per raggiungerli; fornire adeguata dotazione informatica e relativi protocolli di sicurezza.

5 – Gli obiettivi aziendali
Perché devo ricorrere al lavoro agile?
Se durante la fase emergenziale il ricorso al lavoro agile è stato incentivato dal Governo per ridurre le possibilità di contagio e quindi tutelare la salute dei lavoratori, il suo utilizzo “ordinario” dovrebbe corrispondere a due obiettivi indicati dalla legge 81/2017: aumentare la competitività delle imprese e favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e della vita privata. Le aziende devono quindi individuare quali sono le priorità e definire di conseguenza le modalità. Se si intende potenziare la produttività, ad esempio, è opportuno rivedere i sistemi incentivanti e ridurre i vincoli procedurali e fisici.

6 – Richieste e possibilità
C’è un diritto allo smart working?
Qualora si decida di proseguire con lo smart working al di fuori del periodo emergenziale, si deve tener conto che va riconosciuta priorità di accesso alle madri nei tre anni seguenti al congedo di maternità e ai genitori di figli disabili. Cessano, invece, i diritti al lavoro agile dei dipendenti “fragili” o più esposti al rischio contagio introdotti in via temporanei in questi mesi.

7 – In vista della ripresa
Cig e smart working sono compatibili?
Sia nel periodo di emergenza, che successivamente, il dipendente non può lavorare da remoto negli stessi giorni in cui risulta essere collocato in cassa integrazione o fruire di altro ammortizzatore sociale. Invece Cig e lavoro agile possono alternarsi nel corso della settimana o del mese, in quanto lo smart working è semplicemente una diversa modalità di effettuare la prestazione lavorativa, che resta tale a tutti gli effetti. Quindi nei giorni in cui non fruisce degli ammortizzatori sociali, il dipendente può lavorare in azienda o da remoto.

8 – Orario
Lo straordinario può essere retribuito?
La legge 81/2017 stabilisce che l’attività in smart working deve essere svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Quindi è teoricamente possibile svolgere lavoro straordinario, anche se di fatto è molto difficile, se non impossibile, tenere il computo dell’orario svolto.
Nei fatti, e nello spirito della norma e del lavoro agile, al dipendente è preferibile riconoscere dei compensi extra in relazione al conseguimento di obiettivi, a prescindere dalla misurazione del tempo impiegato per raggiungerli.

9 – Apprendimento
La formazione del lavoratore prosegue?
L’accordo individuale può prevedere il diritto all’apprendimento permanente anche in smart working. Si tratta di un elemento da non sottovalutare tanto più che in questa fase di emergenza l’utilizzo massiccio e imprevisto delle comunicazioni digitali ha messo in luce un forte ritardo nella conoscenza e nella padronanza di questi strumenti.
Il passaggio a una forma ben governata di smart working dovrebbe essere accompagnato da adeguati percorsi formativi e di addestramento.

10 – Stipendio
La retribuzione cambia?
Chi svolge l’attività in modalità agile ha diritto a un trattamento economico non inferiore a quello applicato nei confronti di chi lavora sempre in azienda.


www.lagazzettadeglientilocali.it