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Decreto Agosto, troppe criticità
Osservazioni e proposte di modifica al decreto legge n. 104/2020 presentate dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro al Senato, dalla proroga della CIG Covid al divieto di licenziamento

Da Italia Oggi – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, nel corso dell’audizione del 31 agosto scorso presso la V Commissione programmazione economica e bilancio del Senato, ha presentato alcuni spunti di riflessione e modifica al decreto-legge n. 104/2020, c.d. decreto «Agosto», che dal 15 agosto ha introdotto ulteriori misure per far fronte all’emergenza sanitaria, nonché alle connesse ricadute economiche da Covid-19. Tra le principali criticità evidenziate quelle riguardanti la nuova proroga degli ammortizzatori sociali Covid, introdotta per un periodo di 18 settimane compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, che di fatto esclude, per effetto del meccanismo di computo automatico, quelle aziende «virtuose» che non sono riuscite a utilizzare tutte le 18 settimane previste dalla precedente normativa. Il provvedimento, infatti, stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, qualora siano collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, siano imputati, ove autorizzati, ai nuovi ammortizzatori sociali ex dl n. 104/2020.

Un’altra problematica rilevata dalla Categoria è legata al pagamento di un contributo addizionale per le aziende che, esaurite le prime nove settimane di ammortizzatori, intendano proseguire la fruizione degli stessi per le ulteriori nove settimane concesse dal nuovo decreto-legge. I consulenti del lavoro hanno fatto notare come il contributo addizionale richiesto alle imprese sia troppo oneroso se raffrontato con quello previsto per la disciplina ordinaria, di cui al decreto legislativo n. 148/2015, in quanto determinato in percentuale dal 9% al 18% sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del 2019. A destare ulteriori perplessità anche l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, introdotto dal decreto per i datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi trattamenti e che abbiano già fruito degli ammortizzatori emergenziali nei mesi di maggio e giugno.  L’esonero viene riconosciuto per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre di quest’anno, ma nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Penalizzando soprattutto i datori di lavoro che in questi mesi hanno preferito concedere primariamente ferie e permessi ai propri dipendenti, in luogo dei trattamenti di integrazione salariale, e le aziende che per motivazioni legate alla loro specifica attività hanno regolarmente lavorato. Infine, ci si è soffermati anche sull’art. 14 del nuovo decreto-legge, che dispone la proroga del divieto di licenziamento economico, sostituendo il termine del 17 agosto, fisso e valido per tutti, con una nuova scadenza mobile. Una soluzione, secondo i Consulenti, che crea difficoltà applicative e che dovrebbe essere modificata. Tutte le osservazioni e il video dell’audizione sono disponibili sul sito www.consulentidellavoro.it.


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