MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Appalti, il Comune non deve verificare se le ritenute sono ok
Gli Enti locali possano tirare un sospiro di sollievo sugli obblighi di verifica del versamento all'Erario delle ritenute effettuate dalle controparti contrattuali nei confronti dei propri dipendenti

di ALESSANDRO GARZON (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Gli Enti locali possano tirare un sospiro di sollievo sugli obblighi di verifica del versamento all’Erario delle ritenute effettuate dalle controparti contrattuali nei confronti dei propri dipendenti. Due risposte a interpello delle direzioni Regionali di Emilia Romagna e Liguria hanno confermato l’esonero dei Comuni da questo adempimento particolarmente gravoso. Previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs 241/97, il controllo è stato introdotto dall’ultima manovra di bilancio.

Sembra proprio che a proposito degli obblighi di verifica del puntuale riversamento all’Erario delle ritenute effettuate dalle controparti contrattuali nei confronti dei propri dipendenti gli enti locali possano tirare un sospiro di sollievo: due risposte a interpello delle direzioni Regionali di Emilia Romagna e Liguria hanno confermato l’esonero dei Comuni da questo adempimento ritenuto, a ragione, particolarmente gravoso. Il controllo è previsto dall’articolo 17-bis del d.lgs 241/97 introdotto dall’ultima manovra di bilancio, che impone ai committenti, i quali affidano il compimento di opere/servizi di importo superiore a 200mila euro su base annua a un’impresa, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività dei committenti con l’utilizzo dei beni strumentali di proprietà di questi ultimi, di richiedere alle imprese affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dei contratti a favore dei committenti stessi, per consentire questi ultimi il riscontro (secondo modalità particolarmente complesse) delle ritenute complessivamente versate dalle imprese all’Erario.

Quanto alla figura dei committenti, le richieste di interpello alle due direzioni regionali delle Entrate hanno sottolineato che, alla luce delle precisazioni fornite dalla circolare 1/20, tali sono gli «enti indicati nell’articolo 73, comma 1, del Tuir (…) che esercitano imprese commerciali o agricole (…)», con esclusione quindi dei «soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni». Di conseguenza non vanno considerati come committenti «gli enti non commerciali (enti pubblici, assicurazioni, trust, eccetera) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta». I sistematici riferimenti proposti dalla circolare alla normativa delle imposte dirette inducono a ritenere che (anche) il richiamo all’ «attività istituzionale di natura non commerciale» vada letto alla luce del Tuir. A questo punto, rilevato che gli enti locali non svolgono – in virtù dell’esclusione soggettiva stabilita dall’articolo 74, comma 1, del Tuir – alcuna attività commerciale, le istanze di interpello hanno tratto la conclusione che i Comuni non rivestono la qualifica di committenti, e non sono quindi tenuti alle verifiche richieste dall’articolo 17-bis del Dlgs.241/97. Da parte sua, la Dre Emilia Romagna ha fatto interamente propria questa ricostruzione. La risposta della Dre Liguria ha condiviso il punto essenziale per cui gli obblighi di verifica riguardano la eventuale «quota parte» commerciale dell’attività svolta, da identificare alla luce delle regole previste ai fini delle imposte dirette. Dopodiché, la Dre reinterpreta la soggettività Ires degli enti locali in modo sorprendente, e inedito: considerato che l’esclusione da Ires richiederebbe un duplice presupposto, la natura di ente pubblico (articolo 74, comma 1, Tuir) e anche l’esercizio di attività previdenziali, o assistenziali o sanitarie (comma 2), ogni ente locale sarebbe tenuto a identificare la quota parte di attività commerciale svolta, rispetto alla quale egli assumerebbe evidentemente la veste di soggetto committente. In realtà, le cose non stanno così: posto che i casi di esclusione da Ires previsti dai due commi dell’articolo 74 sono del tutto indipendenti tra loro, gli enti locali beneficiano sin dal 1988 dell’esclusione soggettiva prevista dal primo comma dell’articolo a prescindere dall’attività svolta. Da qui, la loro esclusione dagli obblighi di verifica delle ritenute


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