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L'ente decide sull'esclusione delle festività infrasettimanali dal turno
Si delinea uno spazio interpretativo nuovo che apparentemente sembra superare un consolidato orientamento precedente dell'ARAN

di CONSUELO ZIGGIOTTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Se l’ente decide di escludere dall’orario di servizio le giornate di festività infrasettimanali, le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro. Conseguentemente, anche per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa in quelle giornate.

L’ARAN torna a esprimersi in un parere reso a un ente, in relazione allo spinoso tema delle festività infrasettimanali, se queste, in particolare, possano essere escluse dall’orario di servizio e quali siano i riflessi sul debito orario del lavoratore turnista. L’agenzia ribadisce la posizione già espressa in un precedente parere, confermando che la valutazione e la decisione di consentire a tutto il personale turnista interessato di non rendere la prestazione dovuta in giornata festiva infrasettimanale, afferisce alla sola autonomia gestionale.
Respingendo al mittente la responsabilità della decisione, l’Aran ribadisce che l’esclusione dall’orario di servizio delle giornate festive infrasettimanali non afferisce ad applicazione uniforme di disposizioni contrattuali, semmai a interpretazione di disposizioni legislative e regolamentari, che non competono all’agenzia negoziale.
Una scelta, quindi, che l’ente deve saper ricondurre a legittimità e che difficilmente si presenta come ergonomica a una tipicità di un’organizzazione del lavoro che per ontologia richiede continuità non suscettibile di interruzione, come quella del lavoro in turni.
A conti fatti, una volta che l’ente si è assunto ogni responsabilità in relazione all’interruzione del servizio istituzionale organizzato in turni, nelle giornate festive infrasettimanali, per il personale turnista non soltanto viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa, nondimeno, l’ente, non è più legittimato a chiedere in quei giorni ai lavoratori, una prestazione lavorativa ordinaria non in turno.

Si delinea uno spazio interpretativo nuovo, che apparentemente sembra superare un consolidato orientamento precedente dell’Agenzia che voleva il turno ricomprendere le festività infrasettimanali ricadenti nell’arco temporale dei 5 o 6 giorni lavorativi della settimana. Era inequivocabile la lettura che faceva delle festività infrasettimanali, giornate ordinarie lavorative con diritto alla corresponsione della sola indennità di turno festivo che, se non lavorate, richiedevano un giustificativo di legge o di contratto.
Lettura inequivocabile nella misura in cui non contemplava l’opzione in commento, la possibilità cioè di escluderle dall’orario di servizio che non va confuso con l’orario di lavoro. L’uno pertiene nella sua individuazione all’autonomia gestionale, l’altro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo contrattuale (36 ore settimanali), ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa.

Alla domanda precisa del Comune che chiede se l’esclusione dall’orario di servizio di una festività infrasettimanale, comporta in tale settimana che l’orario contrattuale di lavoro sia da ritenersi assolto anche se il lavoratore rende meno delle 36 ore settimanali, l’Agenzia non risponde con puntualità se non rinviando al venir meno dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa qualora la stessa festività infrasettimanale sia esclusa dall’orario di servizio.
Se è vero quindi che discende al lavoratore turnista, il diritto a non lavorare le festività infrasettimanali qualora escluse dall’orario di servizio, riducendo l’esclusione il debito orario del lavoratore, allora si aprirebbero scenari, se possibile, ancor più frammentati e forieri di trattamenti difformi tra lavoratori in regime di turno, privilegiati o svantaggiati da geografie economiche e politiche o da esigenze di servizio più o meno prepotenti che non tollerano l’esclusione delle giornate festive infrasettimanali.

Una media di undici giornate di lavoro all’anno che richiedono in talune realtà di essere incluse nell’orario di servizio da un’esigenza organizzativa che pretende di essere soddisfatta, e che vede i lavoratori turnisti in questo caso compensati dalla sola indennità di turno nel loro ordinario lavoro reso durante la festività infrasettimanale, a fianco di altre realtà che invece, tenuto anche conto della consistenza del personale in servizio e delle risorse decentrate disponibili, possono escluderle dall’orario di servizio, senza che questo comporti il venir meno della sussistenza dell’organizzazione per turni per gli altri giorni della settimana in cui ricade la festività infrasettimanale.
La complessità e la rilevanza del tema merita un indirizzo interpretativo da parte della Funzione Pubblica che da lungo tempo non si esprime al riguardo insieme ad uno sguardo attento alla più recente giurisprudenza.


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