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Fino al 15 ottobre le PA possono evitare verifiche
Con riferimento alle verifiche fiscali di norma necessarie per procedere ai pagamenti sopra i 5mila euro

di MATTEO BARBERO (da Italia Oggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Fino al prossimo 15 ottobre le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono soprassedere sulle verifiche fiscali di norma necessarie per procedere ai pagamenti sopra i 5.000 euro. Quelle già effettuate restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato in tempo il pignoramento È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione nelle faq appena pubblicate sul proprio portale per rispondere ai dubbi degli operatori sul decreto Agosto (dl 104/2020).

Ai sensi dell’art. 48-bis del dpr 602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo consistente i predetti soggetti devono controllare la regolarità della posizione fiscale dei beneficiari. L’emergenza Covid ha portato a sospendere tale adempimento, al fi ne di favore la liquidità delle imprese: la sospensione va dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, tranne che per i contribuenti della c.d. «zona rossa» (allegato 1 del dpcm 1° marzo 2020) per i quali è scattata dal 21 febbraio. Come detto, i controlli già effettuati restano privi di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che aveva introdotto tale misura, non era ancora stato notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del dpr 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Le faq si soffermano anche su differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo (o dal 21 febbraio per la zona rossa 9 al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020. Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fi no al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Definizione agevolata delle risorse Ue), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal dl 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del dpr 602/1973) per le somme ancora dovute.

In ordine, infine, alla sospensione attività di notifica e pignoramenti, l’Agenzia delle entrate Riscossione chiarisce che, cessati i relativi effetti e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fi no alla concorrenza del debito).


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