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Procedimento per il rilascio di un titolo edilizio e collaborazione dell’ufficio tecnico comunale con il privato
Un focus in relazione al procedimento per il rilascio del permesso di costruire

di MARIO PETRULLI

Nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l’art. 20, comma 5, del Testo Unico Edilizia(1) dispone che “Il termine di cui al comma 3 [ossia, il termine entro cui il responsabile del procedimento cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto] può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.
La norma, dettata per il rilascio del permesso di costruire ma, secondo la giurisprudenza(2), applicabile a tutti i titoli edilizi, chiarisce che l’amministrazione è onerata di soccorso istruttorio nei confronti dei soggetti che richiedono il rilascio di un titolo edilizio, in quanto grava su di essa l’onere di facilitare lo svolgimento dell’attività amministrativa che condizioni l’esercizio dei diritti dei cittadini: siamo dinanzi, a ben vedere, ad una delle principali applicazioni del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 comma 2(3) Cost.).
Non è l’unica norma del Testo Unico che “facilita” il rapporto del cittadino con lo sportello unico dell’edilizia; ad esempio…

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