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Personale, sugli integrativi responsabilità per politici e revisori
Nella contrattazione decentrata 2020 cambiano le regole per la costituzione del fondo

di CLAUDIO MANCINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Nella contrattazione decentrata 2020 cambiano le regole per la costituzione del fondo, con l’aumento che deve essere disposto dagli enti in cui il numero dei dipendenti cresce rispetto al 2018 (Dm del 17 marzo 2020). In quest’ottica è utile richiamare l’attenzione sui profili di responsabilità della contrattazione decentrata non conforme ai vincoli imposti da leggi e contratti nazionali.

Come chiarito dall’Aran nel volume sulla «Procedura della contrattazione decentrata integrativa», i soggetti che compongono la delegazione datoriale devono porre attenzione al rispetto dei vincoli sulla contrattazione integrativa (sulle materie negoziabili e sui connessi profili finanziari), sia prima sia, soprattutto, nel corso della trattativa. È utile evidenziare come, secondo la Corte dei conti della Sicilia (sentenza 157/2020), non sia sostenibile la tesi secondo cui la giurisprudenza di merito avrebbe riconosciuto ai contratti decentrati la possibilità di attribuire ulteriori indennità per attività svolte in condizioni disagiate o di rischio.

La Corte osserva che non risulta che questa giurisprudenza, assolutamente minoritaria, abbia trovato conferma nei successivi gradi di giudizio. Questo indirizzo si pone poi in contrasto con il Dlgs 165/2001 e 150/2009, che collegano il trattamento accessorio a obiettivi di performance e al rispetto delle clausole e delle regole della contrattazione collettiva nazionale. Sui soggetti coinvolti nella contrattazione decentrata incombe una responsabilità amministrativa, qualora il contratto non risulti conforme ai vincoli di legge o della contrattazione nazionale. Per i soggetti che agiscono per la parte pubblica sussiste una specifica responsabilità, per eventuali danni arrecati all’ente a seguito della sottoscrizione e dell’applicazione di contratti non conformi . La responsabilità matura anche in capo agli amministratori, che non possono invocare la scriminante politica per gli atti che appartengono alla sfera delle loro competenze; essi non possono delegare tutte le scelte ai dirigenti e devono essere a conoscenza delle loro attribuzioni e degli elementi essenziali della normativa (Corte dei conti della Sicilia sentenza n. 157/2020).

Anche i revisori dei conti sono responsabili della sottoscrizione di contratti non conformi, e non possono invocare che la loro attività è limitata alle verifiche contabili, essendo loro attribuito anche l’esame della legittimità dei contratti decentrati rispetto a legge e contratti nazionali (articolo 40-bis, comma 1 del Dlgs 165/2001; articolo 8, comma 6 del contratto nazionale del 21 maggio 2018).
Il recupero disposto ai sensi dell’articolo 4 decreto legge 16/2014, il quale prevede, che gli enti che non rispettano i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente le somme indebitamente erogate mediante il loro graduale riassorbimento, non incide in alcun modo sulla procedibilità dell’azione per danno erariale, che resta sempre esperibile da parte della Corte dei Conti (Corte conti Veneto, sentenza 98/2015; Corte conti Sicilia, sentenza 157/2020). Qualora si sostenesse l’inibizione dell’azione sanzionatoria dall’attivazione di forme alternative di recupero delle somme costituenti danno erariale, si finirebbe per ignorare la complessa fisionomia della responsabilità erariale, la cui attuale conformazione si articola «secondo linee volte, tra l’altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori» (Corte Costituzionale, sentenza 453/2018). Perché la responsabilità amministrativo-contabile, anche se finalizzata al risarcimento del danno erariale, è un istituto non è privo di carattere sanzionatorio in senso pubblicistico.


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