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Partecipate, la mobilità di personale è di competenza statale e non della Regione
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa della Regione Lombardia

di ANDREA ALBERTO MORAMARCO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La Regione non può regolare la mobilità volontaria dei dipendenti delle società partecipate, non potendo incidere sui rapporti di lavoro la cui disciplina rientra nell’ordinamento civile che è di competenza statale. É quanto sottolinea la Corte costituzionale nella sentenza n. 159/2020 con la quale ha dichiarato l’illegittimità della normativa della Regione Lombardia (articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9/2019).

Il caso
La questione è stata portata all’attenzione della Consulta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la quale la normativa della Regione si poneva in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia «ordinamento civile» che ricomprende anche la mobilità volontaria dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione. Quest’ultima, dal canto suo, difendeva il suo operato sostenendo che la normativa regionale aveva il solo obiettivo di offrire una modalità di ricognizione preventiva tra le società del sistema regionale in ordine alle risorse umane, per una più efficiente ripartizione delle competenze professionali. Inoltre, aggiungeva il Pirellone, la norma si applicava prevalentemente alle società in house, ovvero la «longa manus del pubblico socio».

La decisione
Le argomentazioni della Regione non sono state però decisive e i giudici delle leggi hanno optato per il verdetto di incostituzionalità. La Corte fa notare che la normativa impugnata impone a tutte le società partecipate, anche quelle non necessariamente soggette a controllo pubblico, di ricercare nuove professionalità tra il personale di altre società partecipate della Regione. Una procedura di questo tipo è inquadrabile nell’istituto della mobilità che, a sua volta, rientra nella materia dell’ordinamento civile, che è di competenza statale.
Di conseguenza, affermano i giudici, la legge regionale è inevitabilmente in contrasto con la distribuzione di competenze stabilita dall’articolo 117 della Costituzione. La mobilità volontaria, spiega il Collegio, «altro non è che una fattispecie di cessione del contratto», che verte, pertanto, in «materia di rapporti di diritto privato», ascrivibili alla materia dell’ordinamento civile.


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