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Concorsi per categorie protette, al momento dell'assunzione il vincitore deve essere disoccupato
Il requisito della disoccupazione per domanda e assunzione non è discriminatorio, serve a tutelare l'accesso nel mondo del lavoro

di PIETRO ALESSIO PALUMBO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.
Non è discriminatorio il bando di concorso riservato ai disabili che preveda quale requisito ulteriore lo stato di disoccupazione non solo alla data di scadenza dell’avviso, ma “anche” al momento dell’effettiva assunzione. Anzi, a ben vedere, si tratta della doverosa finalità dell’ente di tutelare il disabile disoccupato rispetto ad altro soggetto, egualmente disabile, tuttavia già occupato al momento della effettiva presa di servizio. In conformità ai principi euro-unitari sulla tutela dell’occupazione dei disabili, secondo la sentenza n. 14790/2020 della Corte di Cassazione, è dunque ragionevole, appropriata, e per ciò stesso legittima, la scelta dell’ente di ritenere prevalente la tutela del disabile disoccupato rispetto alla mera aspirazione di altro disabile di voler «migliorare» una condizione lavorativa già in corso.
La vicenda
Il vincitore di un concorso per titoli ed esami riservato a disabili è stato escluso dall’assunzione presso l’ente pubblico coinvolto. Il motivo dichiarato era la perdita al momento della effettiva assunzione in servizio, dello stato di disoccupazione posseduto al momento della domanda. Il disabile ha presentato ricorso al TAR che ha declinato la giurisdizione in favore del Tribunale ordinario il quale ha rigettato il ricorso, poi accolto in Corte d’appello. Dal che, l’ente ha presentato ricorso alla Corte di cassazione.
La decisione
L’Unione europea riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. In questo alveo di principi il comune denominatore della normativa nazionale risiede nel diritto all’opportunità del disabile di mantenersi e «realizzarsi» attraverso la dignità del lavoro. Nell’ordinamento interno il diritto costituzionale al lavoro del disabile è espressione della partecipazione alla crescita del Paese attraverso il soddisfacimento delle sue stesse aspettative e bisogni.
Nel concorso bandito, non aperto ai normodotati, la possibile discriminazione va valutata soltanto con riferimento agli altri soggetti appartenenti alle categorie protette. Quindi la scelta del bando di richiedere la sussistenza dello stato di disoccupazione del disabile non solo al momento della presentazione della domanda ma anche al momento dell’assunzione è una misura idonea a tutelare la condizione di persone che versavano nelle medesime condizioni di accesso al mondo del lavoro, semplicemente privilegiando coloro che ne fossero usciti ovvero mai entrati.
Da ciò deriva che la scelta operata dall’ente attraverso il bando in questione non ha affatto svilito le legittime aspettative di miglioramento delle condizioni lavorative di alcuni dei disabili candidati; ha unicamente accordato tutela prioritaria a chi parimenti disabile versasse ancora in uno stato di disoccupazione al momento dell’assunzione. A ben vedere quindi sarebbe stato discriminatorio l’opposto.
In altre parole ritenendo di poter prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell’assunzione si sarebbe pervenuti a una scelta sicuramente discriminatoria nei confronti dei disabili ancora inoccupati al momento dell’assunzione perché è proprio lo stato di disoccupazione, certificato dalla permanenza dell’iscrizione negli elenchi, che assolve alla funzione di garanzia dell’interesse tutelato dalla disciplina nazionale e sovranazionale sull’inserimento a lavoro del cittadino diversamente abile.

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