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Conversione Decreto Rilancio: più possibilità di essere stabilizzati i precari della PA
La disposizione completa il processo di ampliamento dell'arco temporale entro cui può maturare l'anzianità richiesta sulla base delle previsioni della Legge Madia

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Con la conversione del Dl 34/2020 viene estesa la possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari da parte delle amministrazioni pubbliche: possono essere destinatari di questo beneficio coloro che maturano almeno 3 anni di anzianità come collaboratore coordinato e continuativo e coloro che hanno maturato questa anzianità come dipendente a tempo determinato, ma senza essere stati assunti con un concorso pubblico o con una procedura prevista da una norma di legge. La disposizione completa così il processo di ampliamento dell’arco temporale entro cui può maturare l’anzianità richiesta per la stabilizzazione sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 20 del Dlgs 75/2017, legge Madia: si deve ricordare che l’arco temporale era già stato esteso dalla legge 8/2020 per coloro che sono stati assunti a tempo determinato con concorso pubblico.

In conseguenza di questa disposizione in tutte le PA diventa possibile stabilizzare, sempre tramite appositi concorsi, che possono essere anche riservati ed i cui oneri non devono superare il 50% delle capacità assunzionali dell’ente, coloro che hanno conseguito alla data del 31 dicembre 2020, e non più al 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di anzianità con lo stesso ente come lavoratore flessibile. Viene mantenuto il termine della fine del 2020 per completare questo processo e l’anzianità deve essere stata maturata negli ultimi 8 anni. Le previsioni sono contenute nell’articolo 4-bis del testo risultante dalla conversione parlamentare.

Con questa disposizione si completa l’ampliamento dell’arco temporale entro cui i lavoratori precari possono maturare la prevista anzianità triennale, ampliamento già avviato dalla legge 8/2020 di conversione del Dl 162/2019, Milleproroghe, che ha esteso al 31 dicembre 2020 il termine entro cui maturare i 3 anni di anzianità come lavoratore dipendente. Si deve sottolineare che mentre la stabilizzazione dei lavoratori dipendenti è possibile fino alla fine del 2021, quella di coloro che hanno maturato l’anzianità con contratti di assunzione flessibile deve essere completata entro il 31 dicembre 2020, quindi entro la stessa data entro cui può essere maturata l’anzianità. Si ricorda invece che l’arco temporale entro cui può essere completata la stabilizzazione di coloro che maturano entro fine d’anno il requisito dei 3 anni di anzianità quale lavoratore dipendente a tempo determinato assunto con un concorso pubblico e/o una procedura di legge, è fissato al 31 dicembre 2021.

Gli oneri per le stabilizzazioni, che continuano a essere una facoltà per le PA, devono essere finanziati all’interno delle capacità assunzionali e determinano i propri effetti sulla spesa del personale, nonché nel rispetto di tutti i vincoli dettati dalle nuove regole attuative dell’articolo 33 del Dl 34/2019; è questo un elemento di cui i singoli enti devono tenere adeguatamente conto nelle proprie scelte. Ovviamente, infine, le stabilizzazioni vanno previste nella programmazione del fabbisogno, devono coprire dei posti vacanti in dotazione organica e prima del loro avvio occorre dare corso alla comunicazione di cui all’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 per l’eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità.


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